Il datore può usare GPS, Telepass e detective privati per controllare il dipendente?


Avvocato, direttore responsabile del giornale “La Legge per Tutti”, autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all’università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l’Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo “Tempo e Denaro” tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d’Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers.
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I controlli difensivi — tecnologici e tramite agenzie investigative — sono leciti per accertare condotte illecite extracontrattuali e l’inadempimento lavorativo?

Un autista di un mezzo per la raccolta differenziata viene accusato di fare lunghe pause non autorizzate durante il servizio, parcheggiando il veicolo dietro un capannone per non farsi vedere e riducendo così la quantità di rifiuti raccolta. L’azienda usa i dati GPS del mezzo, il Telepass e un’agenzia investigativa privata per documentare il comportamento. Lo licenzia. Il lavoratore chiede la reintegra.

La risposta alla domanda su se il datore possa usare GPS, Telepass e detective privati per controllare il dipendente

è no — almeno non per verificare il semplice adempimento della prestazione lavorativa. La Cassazione, con la sentenza n. 16218 del 25 maggio 2026, lo afferma con chiarezza: quei controlli erano illegittimi, le risultanze erano inutilizzabili, il licenziamento era illegittimo. Reintegra e risarcimento di dodici mensilità.

La distinzione fondamentale: controllo sull’adempimento e controllo difensivo

Il diritto del lavoro italiano distingue due tipi di controllo del datore sui dipendenti, con regole completamente diverse.

Il primo è il controllo sull’adempimento della prestazione lavorativa: verificare che il dipendente faccia il suo lavoro, rispetti gli orari, segua le procedure. Questo tipo di controllo è regolato dall’art. 4 della L. n. 300/1970 — lo Statuto dei lavoratori — e può avvenire solo attraverso strumenti tecnologici installati con accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, con previa informativa al lavoratore sulle modalità d’uso. Senza questi passaggi, i dati raccolti non possono essere usati a fini disciplinari.

Il secondo è il controllo difensivo in senso stretto: verificare se il dipendente stia compiendo condotte illecite che vanno oltre l’inadempimento contrattuale — frodi, appropriazioni, reati, comportamenti che ledono interessi aziendali in modo extracontrattuale. Questo tipo di controllo può avvalersi di strumenti tecnologici e investigatori privati, ma solo a precise condizioni.

Quando sono ammissibili i controlli difensivi

La Cassazione fissa i requisiti che devono sussistere prima che il datore possa avviare un controllo difensivo.

Il primo requisito è il fondato sospetto che il lavoratore stia compiendo una condotta illecita extracontrattuale — non semplicemente che lavori male o con minore produttività. Questo sospetto deve basarsi su indizi concreti, materiali e riconoscibili: non bastano segnalazioni generiche, voci di corridoio o un calo di rendimento. Ci vogliono elementi specifici che indichino una condotta illecita precisa.

Il secondo requisito è che l’illecito sospettato sia di natura extracontrattuale: abusi, frodi, appropriazioni indebite, reati. Il semplice inadempimento — fare pause più lunghe del dovuto, lavorare in modo inefficiente — non è sufficiente. Non perché queste condotte siano accettabili, ma perché per accertarle il datore dispone degli strumenti ordinari di controllo gerarchico, non di quelli difensivi.

Il terzo elemento è il bilanciamento tra l’interesse aziendale alla tutela dei propri beni e interessi e il diritto del lavoratore alla riservatezza e alla dignità. Il controllo difensivo non è autorizzato in modo illimitato: deve essere proporzionato al sospetto e alla gravità della condotta indagata.

Solo quando questi presupposti sussistono il datore può iniziare a raccogliere informazioni che potranno poi essere utilizzate nel procedimento disciplinare.

Il caso concreto: perché i controlli erano illegittimi

Nel caso esaminato dalla Cassazione, l’azienda di igiene ambientale aveva usato i dati GPS del mezzo di raccolta, i dati del Telepass e un’agenzia investigativa privata per verificare dove si fermava l’autista e per quanto tempo. L’obiettivo era documentare le pause non autorizzate.

Il problema è duplice. Da un lato, i dati satellitari erano stati utilizzati senza rispettare i requisiti dello Statuto dei lavoratori: nessun accordo sindacale, nessuna autorizzazione dell’Ispettorato, nessuna informativa al lavoratore sulle modalità di utilizzo dei dati. Da un lato, l’obiettivo del controllo era verificare l’adempimento della prestazione lavorativa — se l’autista facesse le pause, se raccogliesse tutta la carta e il cartone previsti — non accertare un illecito extracontrattuale.

Fare pause lunghe non autorizzate è un inadempimento contrattuale — una violazione degli obblighi di servizio. Non è una frode, non è un reato, non è un abuso ai danni dell’azienda in senso extracontrattuale. Per accertare questo tipo di condotta, il datore avrebbe dovuto seguire le regole ordinarie sul controllo dei dipendenti — non impiegare investigatori privati e dati GPS senza le necessarie autorizzazioni.

Le risultanze inutilizzabili e le conseguenze disciplinari

L’art. 4, comma 3, della L. n. 300/1970 stabilisce che le informazioni raccolte attraverso strumenti di controllo a distanza possono essere usate a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro — compresi quelli disciplinari — solo se sono stati rispettati i requisiti previsti dai commi precedenti: accordo sindacale o autorizzazione, informativa al lavoratore.

Se questi requisiti non sono stati rispettati, le risultanze sono inutilizzabili. Non possono fondare una contestazione disciplinare. Non possono essere prodotte in giudizio a sostegno del licenziamento.

Nel caso dell’autista, l’azienda aveva costruito l’intero impianto accusatorio sui dati GPS, sul Telepass e sui rapporti degli investigatori. Una volta dichiarate inutilizzabili queste prove, non restava nulla per giustificare il licenziamento. La conseguenza è la reintegra nel posto di lavoro e il risarcimento di dodici mensilità.

La regola pratica per le aziende

La sentenza n. 16218/2026 chiarisce un confine che le aziende devono rispettare con precisione.

Per verificare che i dipendenti rispettino gli orari, seguano le procedure e adempiano agli obblighi contrattuali, il datore deve usare gli strumenti ordinari di controllo gerarchico — la sorveglianza dei responsabili, i report operativi, i sistemi di rilevazione presenze. Se vuole usare strumenti tecnologici a distanza — GPS, sistemi di localizzazione, registrazioni — deve prima concludere un accordo sindacale o ottenere l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, e informare i lavoratori.

Per avviare un controllo difensivo — con investigatori privati o con raccolta di dati finalizzata a un’indagine — deve avere prima un fondato sospetto specifico e concreto che il lavoratore stia compiendo una condotta illecita extracontrattuale. Non un sospetto generico, non un calo di produttività, non una segnalazione anonima: elementi concreti che indichino un illecito preciso.

Confondere i due livelli di controllo — usare strumenti difensivi per verificare il semplice adempimento, o avviare indagini senza il fondato sospetto richiesto — non solo rende inutilizzabili le prove raccolte, ma espone l’azienda alla reintegra del lavoratore licenziato e al risarcimento delle mensilità perdute.

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