giorni, ore, limiti e decurtazione dello stipendio


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Dai permessi per motivi personali e familiari a quelli per visite mediche, lutto, matrimonio, concorsi ed esami, fino alla Legge 104 e ai permessi brevi. La guida completa per docenti e personale ATA: limiti, retribuzione, recupero delle ore e conseguenze in caso di sforamento.

Con l’inizio del nuovo anno scolastico torna una delle domande più frequenti tra docenti e personale ATA: quali permessi si possono chiedere durante l’anno e quanti giorni o ore spettano complessivamente?

La materia è piuttosto articolata perché accanto ai permessi previsti dal CCNL Istruzione e Ricerca esistono quelli stabiliti direttamente dalla legge.

Inoltre, non tutti i permessi funzionano allo stesso modo: alcuni sono un vero e proprio diritto del lavoratore quando ricorrono i requisiti, altri sono legati alle esigenze di servizio, altri ancora devono essere recuperati.

E soprattutto è importante conoscere una regola: superare il limite previsto non significa semplicemente “pagare una penalità”. A seconda del caso, le ore devono essere recuperate, l’assenza può diventare non retribuita oppure può determinare una trattenuta sulla retribuzione.

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Permessi docenti e ATA: la prima distinzione da fare

Prima di entrare nel dettaglio è utile distinguere almeno quattro grandi categorie:

  • permessi retribuiti previsti dal CCNL;
  • permessi brevi a recupero;
  • permessi previsti dalla legge, come quelli della Legge 104;
  • congedi e altre forme di assenza, come maternità, paternità e congedo parentale.

Non bisogna quindi sommare automaticamente tutti i giorni e tutte le ore: ogni istituto ha un proprio limite e proprie regole.

1. Permessi per motivi personali o familiari

Per il personale docente a tempo indeterminato sono previsti 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari, documentabili anche mediante autocertificazione.

Il CCNL riconosce inoltre al personale docente, educativo e ATA assunto a tempo determinato per l’intero anno scolastico, fino al 31 agosto, oppure fino al termine delle attività didattiche, fino a 3 giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico per motivi personali o familiari.

Per il personale ATA questi permessi possono essere fruiti anche a ore secondo le modalità contrattuali. ARAN ha chiarito che la motivazione indicata dal dipendente deve rappresentare il presupposto giustificativo del permesso.

Qual è il limite?

Il limite ordinario è quindi:

3 giorni per anno scolastico per la specifica fattispecie contrattuale.

Non si tratta di un monte ore che può essere liberamente ampliato.

Se il docente ha già utilizzato i tre giorni, per un’ulteriore assenza dovrà verificare se esista un altro istituto utilizzabile, ad esempio ferie durante il periodo di attività didattica nei casi previsti, oppure un’altra forma di permesso o congedo.

Non è corretto considerare automaticamente il quarto giorno come ulteriore permesso personale retribuito.

2. Permessi brevi: fino a 2 ore per volta

I permessi brevi sono cosa diversa dai tre giorni per motivi personali.

Sono concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, per brevi periodi e non possono superare la metà dell’orario giornaliero individuale; per i docenti non possono comunque superare due ore nella singola giornata.

Il limite complessivo annuale è:

  • docenti: un numero di ore pari all’orario settimanale di insegnamento;
  • ATA: massimo 36 ore nell’anno scolastico.

Per i docenti, quindi, il limite ordinario corrisponde all’orario settimanale di insegnamento: 18 ore nella scuola secondaria, 22 nella primaria e 25 nell’infanzia. ARAN ha confermato che le ore di collegio e delle altre attività funzionali all’insegnamento non entrano nel calcolo del monte dei permessi brevi.

Attenzione: i permessi brevi devono essere recuperati

Questo è uno degli aspetti più importanti.

Il permesso breve non è un’ora di assenza definitivamente “regalata”.

Le ore non lavorate devono essere recuperate entro i due mesi lavorativi successivi a quello in cui è stato utilizzato il permesso, secondo le esigenze di servizio.

Per i docenti il recupero avviene prioritariamente attraverso supplenze o interventi didattici integrativi.

Cosa succede se non si recuperano le ore?

Qui arriva la parte più importante per chi parla di “sforamento”.

Se il mancato recupero è imputabile al dipendente, l’amministrazione può applicare una trattenuta sulla retribuzione pari alla retribuzione corrispondente alle ore non recuperate.

Quindi, per esempio, se un dipendente ha accumulato 5 ore di permesso breve e non le recupera per un motivo a lui imputabile, può subire la trattenuta economica relativa a quelle 5 ore.

Non si tratta quindi di una percentuale fissa di riduzione dello stipendio: la decurtazione è proporzionata alle ore non recuperate. ARAN lo ha ribadito espressamente nel proprio orientamento applicativo.

3. Permessi per concorsi ed esami: 8 giorni

Docenti e ATA hanno diritto ai permessi retribuiti per la partecipazione a concorsi ed esami, nei limiti previsti dal CCNL.

Il limite è di 8 giorni per anno scolastico, compresi gli eventuali giorni necessari per il viaggio.

Il permesso riguarda i giorni di svolgimento delle prove e deve essere adeguatamente documentato.

Superato il limite degli 8 giorni, non si dispone di ulteriori giornate retribuite per la stessa causale.

4. Permesso per matrimonio: 15 giorni

In occasione del matrimonio il personale scolastico ha diritto a un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi.

Per il personale a tempo determinato il diritto è riconosciuto entro i limiti della durata del contratto.

I 15 giorni non vanno confusi con i tre giorni per motivi personali o familiari: si tratta di un istituto autonomo.

5. Permessi per lutto: 3 giorni per evento

In caso di lutto per la perdita dei soggetti indicati dalla disciplina contrattuale, spettano 3 giorni di permesso retribuito per evento.

La disciplina riguarda, tra gli altri, il coniuge, i parenti entro il secondo grado e gli affini di primo grado, oltre alle altre situazioni espressamente previste dal contratto.

La caratteristica fondamentale è che il limite è collegato all’evento, non a un unico monte annuale.

Pertanto non bisogna sommare automaticamente i giorni di lutto con i tre giorni per motivi personali.

6. Permessi Legge 104: 3 giorni al mese

I permessi previsti dall’articolo 33 della Legge 104/1992 costituiscono una categoria autonoma.

In presenza dei requisiti previsti dalla legge, il lavoratore può usufruire dei permessi nella misura stabilita dalla normativa, ordinariamente pari a 3 giorni al mese, secondo le condizioni previste dalla legge.

Questi permessi non devono essere conteggiati dentro i tre giorni di permesso per motivi personali o familiari.

Il CCNL chiarisce infatti che i permessi della Legge 104 non concorrono al raggiungimento del limite degli altri permessi retribuiti.

Attenzione allo “sforamento”

Non esiste un’autorizzazione generale a superare i tre giorni mensili.

Eventuali ulteriori assenze devono essere ricondotte a un’altra fattispecie prevista dalla legge o dal contratto.

7. Visite mediche, terapie ed esami diagnostici

Un’altra importante categoria riguarda le visite mediche, le terapie, le prestazioni specialistiche e gli esami diagnostici.

Per il personale ATA il CCNL prevede specifici permessi fino a 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e verso la sede di lavoro.

Per il personale docente la disciplina è collegata alle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici e prevede un massimo di 18 ore annuali secondo le modalità contrattuali.

Una volta esaurito il monte previsto, non si può continuare a utilizzare automaticamente lo stesso istituto per altre visite.

In quel caso occorre verificare se l’assenza possa essere giustificata attraverso un’altra forma prevista dalla normativa, ad esempio la malattia quando ne ricorrono i presupposti.

8. Permessi per diritto allo studio: le 150 ore

Un istituto molto conosciuto è quello delle cosiddette 150 ore per il diritto allo studio.

Non si tratta però di un permesso utilizzabile liberamente per qualsiasi esigenza.

È destinato alla frequenza di corsi e percorsi di studio secondo le condizioni previste dalla normativa e dalla contrattazione, e l’accesso è generalmente subordinato a specifiche procedure e contingenti.

Per questo motivo le 150 ore non devono essere sommate automaticamente agli altri permessi personali.

9. Permessi per donazione di sangue

Tra le assenze retribuite previste dalla legge rientra anche quella collegata alla donazione di sangue, quando ricorrono le condizioni previste dalla normativa.

È quindi un istituto autonomo rispetto ai permessi contrattuali per motivi personali.

10. Maternità, paternità e congedo parentale

Maternità, paternità e congedo parentale non sono semplici “permessi” e hanno una disciplina specifica.

Sono istituti legati alla tutela della genitorialità e sono regolati principalmente dal D.Lgs. 151/2001, oltre che dalle successive modifiche legislative e dalle disposizioni contrattuali.

Anche in questo caso non è corretto sommare i relativi periodi ai normali permessi personali.

Il congedo parentale, inoltre, ha una disciplina economica propria e non equivale a un’assenza interamente retribuita.

11. Assemblee sindacali: 10 ore all’anno

Le ore di assemblea sindacale non rientrano nei permessi visti finora e hanno un conteggio tutto loro, per questo non compaiono nella tabella qui sotto.

Docenti e personale ATA, di ruolo e a tempo determinato, hanno diritto a partecipare alle assemblee indette dalle organizzazioni sindacali durante l’orario di lavoro per 10 ore pro capite in ogni anno scolastico, senza alcuna decurtazione della retribuzione. Lo stabilisce l’articolo 31 del CCNL Istruzione e ricerca 2019/2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024.

Le regole pratiche che generano più dubbi in segreteria sono tre:

  • in ogni scuola e per ciascuna categoria, docenti e ATA separatamente, non si possono tenere più di due assemblee al mese;
  • l’assemblea a livello di singola istituzione scolastica dura al massimo due ore;
  • quando coincide con le ore di lezione, l’assemblea si colloca all’inizio o alla fine dell’attività didattica giornaliera. Per il personale ATA può essere fissata anche in ore intermedie del servizio, purché non coincida con quella dei docenti.

Le 10 ore sono un diritto individuale: si consumano solo quando si partecipa, e chi non le usa non le perde a favore di nessun altro. Chi le ha esaurite e partecipa comunque a una nuova assemblea è in assenza, con le conseguenze descritte più avanti.

Tabella riepilogativa: quanti permessi spettano?

Tipologia Limite ordinario Retribuzione
Motivi personali/familiari 3 giorni annui per le fattispecie previste Retribuito
Permessi brevi docenti Fino all’orario settimanale di insegnamento annuo Retribuito, ma da recuperare
Permessi brevi ATA 36 ore annue Retribuito, ma da recuperare
Concorsi/esami 8 giorni annui Retribuito
Matrimonio 15 giorni consecutivi Retribuito
Lutto 3 giorni per evento Retribuito
Legge 104 Ordinariamente 3 giorni al mese, se spettanti Retribuito
Visite/terapie/esami 18 ore annue secondo la disciplina applicabile Secondo regime previsto
Diritto allo studio Fino a 150 ore, secondo requisiti e contingenti Retribuito secondo disciplina
Donazione sangue Secondo requisiti di legge Retribuito
Maternità/paternità/parentale Secondo normativa specifica Regime economico variabile

Cosa succede se si superano i limiti?

Questa è probabilmente la domanda più importante per chi deve programmare le proprie assenze.

La risposta è: dipende dal tipo di permesso.

Non esiste una regola generale per cui “dopo un certo numero di giorni lo stipendio scende”.

Se si superano i 3 giorni personali

Il quarto giorno non diventa automaticamente un altro giorno di permesso personale retribuito.

Occorre verificare se l’assenza può essere ricondotta a un altro istituto.

Se si superano le ore di permesso breve

Il problema è ancora più preciso: il permesso breve deve essere recuperato.

Se le ore non vengono recuperate per responsabilità del dipendente, l’amministrazione può effettuare una trattenuta pari alla retribuzione delle ore non recuperate.

Se si superano le 36 ore ATA

Non è possibile continuare a utilizzare il permesso breve come se il limite non esistesse.

Le ulteriori ore dovranno eventualmente essere coperte attraverso un altro istituto autorizzato.

Se si superano le 18 ore per visite

Una volta esaurito il monte previsto, occorre utilizzare, quando ne ricorrono i presupposti, un’altra tipologia di assenza.

Non è corretto considerare automaticamente le ore eccedenti come permesso retribuito.

Attenzione: permesso autorizzato e assenza non autorizzata sono due cose diverse

Un punto fondamentale riguarda la procedura.

Il docente o l’ATA non dovrebbe semplicemente assentarsi dando per scontato di avere diritto al permesso.

È necessario presentare la richiesta secondo le modalità previste dalla scuola e attendere l’autorizzazione quando richiesta.

Questo è particolarmente importante per i permessi brevi, la cui concessione è subordinata alla compatibilità con le esigenze di servizio.

Un’assenza non autorizzata non può essere trasformata successivamente, a discrezione del lavoratore, in un permesso.

Il consiglio per docenti e ATA

Prima di chiedere un giorno di assenza è sempre opportuno verificare:

  1. qual è la causale del permesso;
  2. quale contratto o legge la disciplina;
  3. qual è il limite annuale o mensile;
  4. se il permesso è retribuito;
  5. se deve essere documentato o autocertificato;
  6. se deve essere recuperato;
  7. se occorre l’autorizzazione preventiva;
  8. quale conseguenza economica si applica in caso di mancato recupero o superamento del limite.

La regola da ricordare

Non tutti i permessi sono uguali.

Un docente può avere contemporaneamente a disposizione permessi personali, Legge 104, permessi per lutto, matrimonio, concorsi, visite mediche e altri istituti previsti dalla legge, ma ciascuno segue regole autonome.

La vera attenzione deve essere quindi rivolta ai limiti del singolo istituto, senza sommare indiscriminatamente giorni e ore.

E quando si parla di “sforamento”, la distinzione è fondamentale: per i permessi brevi non recuperati può scattare una trattenuta proporzionale alle ore non recuperate; per gli altri permessi, invece, l’eventuale superamento può semplicemente significare che l’assenza non è più coperta da quella specifica causale retribuita e deve essere ricondotta a un altro istituto.

Per questo, prima di presentare una richiesta di assenza, è sempre consigliabile verificare il proprio monte residuo e la specifica disciplina applicabile.

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