Foto al compleanno postate lo stesso giorno della malattia non giustificano licenziamento: risarcita con 20mila euro


Una cameriera licenziata dopo aver pubblicato su Instagram alcune foto dei festeggiamenti per il suo compleanno, proprio nel giorno in cui aveva comunicato all’azienda di essere malata, ha ottenuto ragione davanti al giudice del Lavoro. Il magistrato ha stabilito che il licenziamento non fosse giustificato, condannando la società al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a dieci mensilità, oltre alle spese legali, per un importo complessivo che si aggira intorno ai 20mila euro.

La vicenda, che ha coinvolto una dipendente di un ristorante, riporta al centro dell’attenzione un tema sempre più discusso nel diritto del lavoro: quanto peso possano avere i contenuti condivisi sui social network nella valutazione della condotta di un lavoratore assente per malattia, e in che misura un datore di lavoro possa fondare un provvedimento disciplinare su semplici immagini pubblicate online.

La comunicazione di malattia via WhatsApp

Tutto ha origine l’11 maggio 2025. Quel giorno la lavoratrice aveva avvisato tempestivamente il proprio responsabile tramite WhatsApp, comunicando di non poter raggiungere il ristorante a causa di un malessere improvviso. La risposta ricevuta dall’azienda era stata scarna, un semplice «Ok», che sembrava non lasciar presagire alcuna criticità.

Il giorno successivo, come previsto dalla normativa, la dipendente aveva inviato regolarmente il certificato medico, documentando così la propria condizione di inidoneità e malattia al lavoro. Una procedura, quella seguita dalla cameriera, del tutto conforme agli obblighi previsti in caso di assenza per malattia.

Al suo rientro in servizio, però, ad attenderla non c’era la normale ripresa dell’attività lavorativa, bensì una contestazione disciplinare formale, che nel giro di pochi giorni si sarebbe trasformata in un provvedimento ben più grave, il licenziamento.

Le tre contestazioni mosse dall’azienda

Il 21 maggio 2025, dieci giorni dopo l’assenza per malattia, la società aveva comunicato alla lavoratrice la decisione di procedere al suo licenziamento. Il provvedimento si fondava su tre distinte contestazioni, di gravità crescente secondo la ricostruzione del datore di lavoro.

La prima riguardava la presenza sul posto di lavoro in una giornata che, secondo la turnazione stabilita, avrebbe dovuto essere di riposo per la dipendente. Un’irregolarità di carattere organizzativo, secondo l’azienda, che tuttavia da sola non avrebbe potuto giustificare un provvedimento espulsivo.

La seconda contestazione era invece legata alle modalità con cui la lavoratrice avrebbe consumato il pasto durante l’orario di servizio, anziché attendere la conclusione del turno come da prassi aziendale. Anche in questo caso si trattava di un rilievo relativo alla gestione dei tempi di lavoro, più che di una violazione di particolare rilevanza disciplinare.

La terza contestazione, considerata dall’azienda la più grave, riguardava proprio la giornata dell’11 maggio, quella in cui la dipendente aveva comunicato il proprio stato di malattia. Sul suo profilo Instagram erano infatti comparse alcune immagini relative ai festeggiamenti per il suo compleanno, scattate proprio nelle ore in cui aveva dichiarato di essere indisposta e impossibilitata a lavorare. Per l’azienda, quelle foto rappresentavano una prova evidente dell’incompatibilità tra lo stato di salute dichiarato e la partecipazione a un momento di festa, tale da configurare una condotta scorretta nei confronti del datore di lavoro.

Il ricorso della lavoratrice e la decisione del giudice

Di fronte al licenziamento, la donna ha deciso di rivolgersi al tribunale, impugnando il provvedimento. Una scelta significativa quella della lavoratrice, che non ha chiesto la reintegrazione sul posto di lavoro, ma si è limitata a contestare la legittimità del licenziamento, puntando a ottenere un risarcimento economico.

Il giudice del Lavoro, chiamato a valutare la vicenda, ha accolto le ragioni della cameriera, ritenendo che le foto pubblicate sui social non fossero di per sé sufficienti a dimostrare un comportamento scorretto o simulatorio da parte della dipendente. Secondo la motivazione della sentenza, la circostanza che la lavoratrice avesse partecipato a una festa di compleanno nel corso della giornata non dimostrava automaticamente che fosse effettivamente in condizioni di lavorare durante il turno serale previsto in ristorante.

Si tratta di un principio di particolare rilevanza: la partecipazione a un evento sociale, anche breve o circoscritto a poche ore, non equivale necessariamente all’idoneità psicofisica per affrontare un turno di lavoro, specie in un settore come quello della ristorazione, caratterizzato da ritmi intensi e da un notevole sforzo fisico. Una persona può infatti concedersi un momento di svago, magari di breve durata, pur non essendo nelle condizioni per sostenere un’intera serata di lavoro.

Licenziamento illegittimo per giustificato motivo soggettivo

Sulla base di queste valutazioni, il giudice ha ritenuto illegittimo il licenziamento, qualificandolo come privo dei presupposti per il giustificato motivo soggettivo, come accaduto anche in altri recenti casi. In altre parole, la condotta contestata alla lavoratrice non è stata considerata di gravità tale da giustificare la rottura del rapporto di lavoro, né tantomeno da configurare un comportamento fraudolento o lesivo del vincolo fiduciario con l’azienda.

Di conseguenza, la società è stata condannata al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a dieci mensilità della retribuzione della lavoratrice, oltre alla rifusione delle spese legali sostenute per il procedimento. Sommando le due voci, l’importo complessivo che l’azienda dovrà versare alla ex dipendente si aggira intorno ai 20mila euro.

Questa pronuncia offre alcuni spunti utili sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori. Da un lato, le aziende che intendono contestare un’assenza per malattia sulla base di contenuti pubblicati sui social network devono raccogliere prove più solide e circostanziate, capaci di dimostrare in modo puntuale l’incompatibilità tra l’attività documentata online e lo stato di malattia dichiarato. Non è sufficiente, dunque, basarsi su una semplice fotografia o su un post pubblicato durante il periodo di assenza.

Dall’altro lato, per i lavoratori la sentenza ribadisce un principio di buon senso, ossia che uno stato di malattia non implica necessariamente l’impossibilità assoluta di concedersi qualsiasi forma di svago o socialità. Una breve partecipazione a una festa non equivale automaticamente a una piena idoneità lavorativa, soprattutto quando il turno da coprire richiede un impegno fisico prolungato, come accade tipicamente nel settore della ristorazione.

Social network e malattia: quali sono i confini per il datore di lavoro

Il caso della cameriera licenziata per le foto del compleanno si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, che negli ultimi anni si è occupato a più riprese del rapporto tra utilizzo dei social media e assenze per malattia. Sempre più spesso, infatti, i datori di lavoro monitorano i profili social dei propri dipendenti assenti, alla ricerca di elementi che possano mettere in discussione la genuinità del certificato medico presentato.

La giurisprudenza, tuttavia, ha progressivamente affinato criteri più rigorosi per valutare questi casi. Non basta, come emerge anche da questa sentenza, la semplice presenza di foto o contenuti pubblicati online durante un periodo di malattia per dimostrare che il lavoratore abbia mentito o simulato il proprio stato di salute. È necessario, piuttosto, che il datore di lavoro dimostri in modo concreto che l’attività svolta, documentata dai contenuti social, fosse effettivamente incompatibile con la patologia denunciata e con l’impossibilità di svolgere le proprie mansioni.

Nel caso specifico, la breve partecipazione a un momento conviviale legato al compleanno non è stata ritenuta un elemento sufficiente a dimostrare l’incompatibilità con l’assenza per malattia, soprattutto considerando che il turno di lavoro da svolgere era quello serale, in un contesto lavorativo fisicamente impegnativo come quello della ristorazione.

 

 

Dott.ssa Marianna Bassetti

La Dott.ssa Marianna Bassetti � una consulente esperta in ambito lavoro con oltre 10 anni di esperienza nel settore delle risorse umane. Laureata presso l�Universit� degli Studi di Milano in Giurisprudenza, attualmente opera a Milano e si � specializzata nell�analisi delle dinamiche lavorative dal punto di vista dei dipendenti, con particolare attenzione ai contratti collettivi e alle indennit�…


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