Spesso, quando si parla di permessi legge 104, si pensa soltanto ai 3 giorni al mese di assenza retribuita riconosciuti ai lavoratori dipendenti con disabilità grave e a quelli che assistono un familiare nelle condizioni previste dalla normativa.
Una possibilità che, però, non esaurisce le modalità con cui si può beneficiare di questa tutela. I permessi 104, infatti, possono essere utilizzati anche a ore, ma occorre distinguere due situazioni:
- Da una parte c’è il frazionamento dei 3 giorni mensili, che permette di assentarsi soltanto per una parte della giornata lavorativa.
- Dall’altra ci sono i riposi giornalieri di 1 o 2 ore, previsti per il lavoratore con disabilità grave e, a determinate condizioni, per i genitori di bambini con disabilità grave di età inferiore a 3 anni. Due possibilità con regole e destinatari differenti.
A queste due differenti forme di tutela si affianca una novità operativa dal 1° gennaio 2026: le 10 ore annue aggiuntive di permesso per visite, esami e cure mediche. Una misura che, come vedremo di seguito, è destinata a una platea ancora differente.
Quindi, per capire quante ore di permesso spettano bisogna partire dalla propria situazione e dalla modalità di fruizione scelta, considerando anche l’articolazione dell’orario di lavoro.
Come fruire dei tre giorni di permesso 104 ad ore
Partiamo dalla prima ipotesi, quella di fruire dei 3 giorni di permesso mensili in modalità oraria. Una possibilità che permette al lavoratore di assentarsi soltanto per il tempo necessario, senza utilizzare un’intera giornata di permesso.
In questo caso possono beneficiarne, nel rispetto dei requisiti previsti, i lavoratori dipendenti che rientrano nelle seguenti categorie:
- persone con disabilità grave riconosciuta, che utilizzano i permessi per se stesse;
- genitori, anche adottivi o affidatari, che assistono un figlio con disabilità grave;
- coniuge, parte dell’unione civile o convivente di fatto della persona da assistere;
- parenti e affini entro il secondo grado, con estensione al terzo quando i genitori, il coniuge, la parte dell’unione civile o il convivente di fatto della persona con disabilità abbiano compiuto 65 anni, siano affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti.
Per quanto riguarda il monte ore a disposizione, il calcolo per un lavoratore a tempo pieno del settore privato è semplice: basta infatti dividere l’orario settimanale per il numero dei giorni lavorativi della settimana e moltiplicare il risultato per i 3 giorni di permesso.
La formula è quindi:
(Ore di lavoro settimanali ÷ giorni lavorativi settimanali) × 3 = ore di permesso mensili
Pensiamo, ad esempio, a un dipendente che lavora 40 ore a settimana distribuite su 5 giorni. La sua giornata lavorativa è di 8 ore: moltiplicando questo valore per tre, si ottengono 24 ore di permesso al mese. Se invece l’orario è di 36 ore settimanali distribuite su 6 giorni, ogni giornata vale 6 ore e il monte mensile scende a 18 ore.
Attenzione poi al pubblico impiego, dove bisogna verificare quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile. Diversi contratti prevedono infatti un limite di 18 ore mensili per la fruizione frazionata: come chiarito dall’Aran, quindi, la formula Inps prevista per il settore privato non può essere estesa automaticamente ai dipendenti pubblici.
È possibile anche combinare le due modalità di fruizione nello stesso mese, assentandosi per un’intera giornata e utilizzando la parte restante dei permessi a ore. Il frazionamento può infatti riguardare anche soltanto una parte del beneficio, fermo restando il limite mensile complessivo. Riprendiamo l’esempio del dipendente del settore privato che lavora 8 ore al giorno per 5 giorni alla settimana e dispone quindi di 24 ore mensili. Se utilizza un’intera giornata di permesso, consuma 8 ore: gliene restano 16 da distribuire nel corso dello stesso mese, ad esempio assentandosi per 4 ore in altre quattro giornate. Si può quindi ricorrere a un “mix” tra giornate intere e assenze orarie, senza aumentare il totale spettante.
Come fruire dei permessi 104 ad ore
C’è poi una seconda possibilità, alternativa a quella appena descritta, particolarmente indicata per chi ha bisogno di assentarsi dal lavoro per un periodo più breve, ma ogni giorno. In questo caso non si tratta di trasformare le tre giornate in un monte ore da distribuire nel mese: il diritto consiste direttamente in una riduzione dell’orario di ciascuna giornata lavorativa.
Questa possibilità, però, è riservata a determinate categorie di lavoratori dipendenti, quali:
- i lavoratori con disabilità grave riconosciuta, che utilizzano i permessi per se stessi;
- i genitori, anche adottivi o affidatari, di figli con disabilità grave di età inferiore a tre anni, secondo le regole di alternanza previste tra i genitori.
Non spetta quindi, ad esempio, al lavoratore che assiste il coniuge o un genitore con disabilità grave: in questi casi resta possibile frazionare a ore i 3 giorni mensili.
Nel dettaglio, i beneficiari possono utilizzare, per ogni giornata effettivamente lavorata:
- 2 ore di permesso retribuito, quando l’orario giornaliero è pari o superiore a 6 ore;
- 1 ora di permesso retribuito, quando l’orario giornaliero è inferiore a 6 ore.
Pensiamo a un dipendente con disabilità grave che lavora normalmente 8 ore al giorno: scegliendo questa modalità, può lavorarne 6 e utilizzare le altre 2 come permesso. Se nel mese le giornate lavorate sono venti, i permessi possono quindi raggiungere complessivamente 40 ore.
La scelta spetta al lavoratore, che deve indicare nella richiesta se intende utilizzare i tre giorni mensili oppure i riposi giornalieri, comunicando al datore di lavoro la modalità prescelta. Nel settore privato occorre presentare la domanda all’Inps, anche tramite patronato; i dipendenti pubblici si rivolgono invece alla propria amministrazione.
Non si tratta comunque di una decisione definitiva: è possibile cambiare modalità da un mese all’altro, aggiornando la richiesta e informando il datore di lavoro. Ad esempio, il lavoratore può utilizzare i riposi giornalieri a settembre e scegliere i tre giorni mensili per ottobre, in base alle proprie esigenze.
Le 10 ore di permesso l’anno
Concludiamo con una novità che si aggiunge alle tutele già previste, senza però sostituirle. Si tratta delle 10 ore annue di permesso introdotte dall’articolo 2 della legge n. 106 del 18 luglio 2025, utilizzabili dal 1° gennaio 2026.
Anche la platea dei beneficiari è diversa. Questi permessi spettano ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, affetti da:
- malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, ossia nella fase iniziale dei controlli successivi alle cure;
- malattie invalidanti o croniche, anche rare.
È richiesto un grado d’invalidità pari o superiore al 74%. Il diritto è riconosciuto anche ai dipendenti con figli minorenni affetti dalle medesime patologie: per i minori, secondo le indicazioni Inps, il requisito sanitario si considera soddisfatto in presenza di un verbale d’invalidità civile che attesti almeno il riconoscimento dell’indennità di frequenza.
Cambiano inoltre le ragioni per cui ci si può assentare. Le 10 ore sono destinate a visite mediche, esami strumentali, analisi di laboratorio e cure mediche frequenti. Non sono quindi permessi utilizzabili indistintamente per qualsiasi necessità di assistenza al familiare.
Per beneficiarne serve una prescrizione del medico di medicina generale o di uno specialista che operi in una struttura pubblica o privata accreditata. Dopo aver utilizzato il permesso, il lavoratore deve consegnare al datore di lavoro l’attestazione della prestazione sanitaria effettuata.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link




