il nuovo Testo Unico in Gazzetta Ufficiale


Il Decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e disposizioni di coordinamento e correttive relative ai testi unici di cui all’articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2026, n. 181.

Il decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ma le disposizioni del testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Il provvedimento, composto complessivamente da 368 articoli, rappresenta uno dei principali tasselli della riforma fiscale attuata in attuazione della Legge delega n. 111/2023 e ha l’obiettivo di riordinare, coordinare e consolidare in un unico corpo normativo la disciplina degli adempimenti tributari, della gestione dei dati fiscali, dei controlli e dei procedimenti accertativi.

La struttura del Testo Unico è articolata in parti, titoli e capi organici.

Parte I – Adempimenti, comunicazioni e dichiarazioni

Titolo I – Adempimenti

Capo I (artt. 1–14)

Disciplina l’Anagrafe tributaria, regolando l’iscrizione, la variazione e la cancellazione dei soggetti, l’attribuzione del codice fiscale, gli obblighi di indicazione dello stesso negli atti e nei documenti fiscali, nonché gli obblighi di comunicazione posti a carico delle pubbliche amministrazioni e di determinati operatori economici e finanziari.

Capo II (artt. 15–18)

Riordina la disciplina dell’Anagrafe dei rapporti finanziari, dell’utilizzo delle informazioni per l’analisi del rischio fiscale e delle attività di controllo, definendo le garanzie in materia di tutela dei dati personali e disciplinando la trasmissione telematica dei dati relativi ai trasferimenti di denaro da e verso l’estero e alle operazioni riguardanti le cripto-attività.

Capo III (artt. 19–43)

Individua i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, distinguendo tra contabilità ordinaria e semplificata per imprese ed esercenti arti e professioni. Il Capo disciplina inoltre i criteri di valutazione delle principali poste di bilancio, gli ammortamenti, le rimanenze, la conservazione delle scritture contabili e gli obblighi documentali ai fini tributari.

Capo IV (artt. 44–45)

Regolamenta le opzioni per l’applicazione del regime ordinario delle imposte sui redditi, nonché le relative modalità di esercizio, revoca e comunicazione all’Amministrazione finanziaria.

Capo V (artt. 46–48)

Introduce disposizioni di semplificazione e digitalizzazione degli adempimenti tributari, tra cui il Modello Unico di delega per l’accesso ai servizi dell’Agenzia delle Entrate, il potenziamento del cassetto fiscale e l’ampliamento degli strumenti telematici di consultazione e gestione dei dati del contribuente.

Titolo II – Comunicazioni

Capo I (artt. 49–50)

Disciplina gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), definendone finalità, modalità di elaborazione, revisione periodica, cause di esclusione e regime premiale.

Capo II (art. 51 e seguenti)

Riordina gli obblighi di comunicazione periodica dei dati delle liquidazioni IVA e gli ulteriori adempimenti informativi previsti dalla normativa tributaria.

Parte II – Collaborazione, controlli e accertamento

Titolo I – Collaborazione che si concentra sugli strumenti volti a favorire l’adempimento spontaneo e la trasparenza.

  • Capo I: Concordato preventivo biennale (da Art. 89):
    • Sezione I: Disposizioni generali (Finalità, ambito di applicazione).
    • Sezione II: Contribuenti per i quali si applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).
    • Sezione III: Disposizioni comuni di coordinamento e conclusive (Attività di accertamento e coordinamento).
    • Sezione VI relativa al Regime dell’adempimento collaborativo (Art. 143).
    • Sezione IV sulla Cooperazione e collaborazione rafforzata (Art. 140).

Titolo II: Poteri e attribuzioni degli Uffici – Disciplina i poteri istruttori e le modalità di cooperazione tra le diverse autorità.

  • Capo I: Poteri e cooperazione amministrativa (da Art. 151):
    • Sezione I: Poteri dell’Amministrazione finanziaria (Costatazione violazioni, sequestro libri contabili, accesso ai dati).
    • Sezione II: Cooperazione amministrativa nel settore fiscale (Scambio di informazioni tra Stati membri, indagini amministrative) (da Art. 179).

Titolo III: Controlli e accertamento – Regola le procedure tecniche di verifica delle dichiarazioni e l’emissione degli atti impositivi.

  • Capo I: Imposte sui redditi (da Art. 242):
    • Sezione I: Liquidazione.
    • Sezione II: Controllo formale (Art. 245).
    • Sezione IV: Accertamento (Art. 252).
  • Sezione II (di un capo successivo): Controlli per le imprese di rilevante dimensione (Art. 337).
  • Sezione II (di un capo successivo): Procedimento per la definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e IVA (Art. 348).
  • Sezione III: Procedimento per la definizione di altre imposte indirette (Art. 356).
  • Sezione IV: Disposizioni finali (Art. 360).

PARTE III – Disposizioni transitorie e finali 

 

Articolo 364: Imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale. Disciplina il ravvedimento speciale per chi aderisce al CPB entro il 31 ottobre 2024, coprendo le annualità dal 2018 al 2022.

Articolo 365: Imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamento dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2025-2026. Regola il ravvedimento per il biennio successivo, riferendosi alle annualità dal 2019 al 2023.

Articolo 366: Norme di interpretazione autentica. Fornisce chiarimenti vincolanti su concetti specifici del decreto, come la definizione di “operazioni di conferimento” ai fini delle cause di esclusione dal concordato.

Articolo 367: Abrogazioni. Elenca analiticamente tutte le disposizioni normative precedenti che vengono soppresse con l’entrata in vigore del nuovo Testo Unico.

Articolo 368: Decorrenza. Stabilisce che le disposizioni del Testo Unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.

ISA e regime premiale

L’articolo 49 disciplina gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), strumenti finalizzati a favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e a rafforzare il rapporto collaborativo tra contribuenti e Amministrazione finanziaria.

Gli ISA attribuiscono a ciascun contribuente un livello di affidabilità fiscale espresso con un punteggio da 1 a 10, dal quale possono derivare specifici benefici premiali.

Tra i principali vantaggi riconosciuti ai contribuenti che raggiungono i livelli di affidabilità individuati annualmente con provvedimento dall’Agenzia delle entrate rientrano:

  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti IVA fino a 70.000 euro annui e di crediti relativi alle imposte dirette e all’IRAP fino a 50.000 euro;

  • l’esclusione dagli accertamenti fondati su presunzioni semplici;

  • la riduzione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento relativa ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo;

  • l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, qualora il reddito complessivamente accertabile non ecceda di oltre due terzi quello dichiarato.

L’articolo prevede inoltre l’integrazione e l’interoperabilità delle banche dati dell’Amministrazione finanziaria ai fini dell’elaborazione degli ISA e, più in generale, degli strumenti di analisi del rischio e di adempimento collaborativo, tra i quali rientra anche il Concordato Preventivo Biennale (CPB).

Accertamento con adesione

Il Testo Unico riordina la disciplina dell’accertamento con adesione, confermando la centralità del contraddittorio tra contribuente e Amministrazione finanziaria nell’ambito del procedimento di definizione concordata della pretesa tributaria.

L’istituto consente alle parti di determinare consensualmente l’imponibile e le imposte dovute, con conseguente riduzione delle sanzioni amministrative e, nei casi previsti dalla legge, con effetti favorevoli anche sul piano delle sanzioni penali tributarie.

La definizione si perfeziona mediante la sottoscrizione dell’atto di adesione, che rende definitiva la pretesa tributaria concordata e non più impugnabile.

Concordato Preventivo Biennale

Tra gli strumenti di adempimento collaborativo assume particolare rilievo il Concordato Preventivo Biennale (CPB), rivolto ai contribuenti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo, in particolare ai soggetti cui si applicano gli ISA.

L’istituto consente di concordare preventivamente con l’Agenzia delle entrate la base imponibile rilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP per un periodo di due anni.

L’adesione al concordato vincola, per il biennio interessato, la determinazione della base imponibile oggetto dell’accordo, riducendo significativamente il rischio di accertamenti ordinari sulle annualità interessate, salvo le ipotesi di decadenza, cessazione degli effetti o perdita di efficacia previste dalla normativa.

Il CPB rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali il legislatore intende incentivare un rapporto maggiormente collaborativo tra fisco e contribuente, fondato sulla certezza del prelievo e sulla riduzione del contenzioso.

Ravvedimento speciale per i soggetti ISA aderenti al CPB

Il Testo Unico coordina e riordina la disciplina del ravvedimento speciale collegato al Concordato Preventivo Biennale, destinato ai contribuenti soggetti agli ISA che scelgono di aderire al concordato.

L’istituto consente di regolarizzare i periodi d’imposta ancora accertabili mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP, calcolata su una base imponibile incrementale determinata in misura forfetaria sulla base del punteggio ISA conseguito nelle singole annualità.

La misura consente ai contribuenti che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale di definire in via agevolata le annualità pregresse ancora accertabili, beneficiando di aliquote ridotte e dell’assenza di sanzioni e interessi, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dalla normativa vigente.


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