Studente con BES, TAR Lazio: le misure di supporto possono essere attivate anche senza legge 104/92

La scuola non può limitarsi a prendere atto delle insufficienze riportate da uno studente senza considerare una condizione clinica conosciuta e documentata e senza valutare l’eventuale presenza di bisogni educativi speciali.

È quanto emerge dalla sentenza n. 14255/2026, pubblicata il 13 agosto 2026, con la quale il TAR Lazio, Sezione Quarta Bis, ha annullato il provvedimento di non ammissione alla classe successiva di uno studente di un istituto superiore romano.

Il ragazzo era stato bocciato nell’agosto 2025 dopo non avere superato le prove di recupero in tre discipline: matematica, francese e storia.

Le certificazioni presentate alla scuola

Secondo quanto ricostruito nella sentenza, lo studente presentava una grave condizione clinica, documentata alla scuola attraverso diverse certificazioni mediche, pur non avendo ancora ottenuto il formale riconoscimento della disabilità ai sensi della legge 104/1992.

I genitori hanno contestato all’istituto di non avere avviato un percorso per l’individuazione dei bisogni educativi speciali, di non avere predisposto un Piano didattico personalizzato e di non avere applicato misure compensative o dispensative.

Particolarmente rilevante, ai fini della decisione, è stata una relazione dell’ASL Roma 2 del 30 maggio 2025. Il documento raccomandava, per garantire il successo formativo e il diritto allo studio dello studente, una serie di accorgimenti: flessibilità negli orari di entrata e uscita e nella valutazione delle assenze, programmazione di interrogazioni e verifiche evitando più prove nella stessa giornata, utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi e, ove opportuno, preferenza per la forma scritta rispetto a quella orale.

Nonostante la documentazione disponibile, al termine dell’anno scolastico lo studente era stato rinviato alle prove di recupero in tre materie e, dopo il loro mancato superamento, non ammesso alla classe quarta.

L’ammissione con riserva alla classe successiva

La famiglia aveva quindi impugnato il provvedimento davanti al TAR, lamentando, tra l’altro, la violazione della normativa sull’inclusione scolastica e della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 sui Bisogni educativi speciali.

Già nella fase cautelare il giudice amministrativo aveva ritenuto che la scuola non sembrasse avere «assicurato un percorso didattico adeguato in considerazione della situazione dell’alunno».

Con decreto monocratico del 12 settembre 2025, successivamente confermato con ordinanza cautelare dell’8 ottobre, lo studente era stato pertanto ammesso con riserva alla classe successiva.

La questione è stata poi esaminata nel merito nell’udienza dell’8 luglio 2026.

Il TAR: la scuola aveva specifici oneri verso lo studente

Nel pronunciarsi sul ricorso, il TAR richiama espressamente la Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 sui BES.

Il passaggio centrale riguarda la possibilità per i Consigli di classe, sulla base della documentazione clinica presentata dalle famiglie e di valutazioni psicopedagogiche e didattiche, di utilizzare per gli alunni con bisogni educativi speciali gli strumenti compensativi e le misure dispensative previste dalla normativa.

Per i giudici, dalla relazione sanitaria emergevano quindi «specifici oneri» a carico della scuola nei confronti dello studente, che era ancora in attesa del riconoscimento previsto dalla legge 104.

Il punto è particolarmente significativo: l’assenza del riconoscimento formale della disabilità non esonera automaticamente la scuola dal valutare la situazione dell’alunno sotto il profilo dei bisogni educativi speciali.

La documentazione clinica conosciuta dalla scuola deve essere esaminata dal Consiglio di classe e può rendere necessaria l’adozione di interventi didattici personalizzati e delle misure previste dalla disciplina sui BES.

Non serve una specifica richiesta della famiglia per il PDP

L’istituto aveva sostenuto nel corso del giudizio che dalla famiglia non fosse arrivata una specifica richiesta di attivazione del PDP o di particolari misure di tutela.

L’argomento non è stato ritenuto decisivo dal TAR.

Secondo il Collegio, infatti, tale circostanza non rileva alla luce della formulazione della Direttiva ministeriale del 2012 e considerando che la famiglia aveva prodotto documentazione sullo stato di salute del ragazzo già negli anni precedenti.

Un ulteriore elemento ha inciso sulla valutazione dei giudici: nell’anno scolastico 2025/2026, proprio per lo stesso studente, la scuola aveva poi adottato un PDP.

La successiva predisposizione del Piano ha contribuito, secondo il TAR, a rendere non accoglibile la contestazione dell’Amministrazione sulla precedente situazione dell’alunno.

Annullata la bocciatura

Il TAR ha quindi accolto il ricorso nella parte riguardante la non ammissione alla classe successiva e ha annullato la deliberazione assunta dal Consiglio di classe il 29 agosto 2025.

La decisione non significa, naturalmente, che la presenza di un BES determini automaticamente la promozione di uno studente o impedisca una non ammissione.

Il principio che emerge dalla pronuncia riguarda piuttosto il procedimento di valutazione: quando la scuola dispone di documentazione clinica significativa, deve prenderla concretamente in considerazione e valutare le misure didattiche necessarie a garantire il diritto allo studio e il successo formativo. Non è sufficiente fondare la decisione finale esclusivamente sulle insufficienze se, a monte, non è stato assicurato un percorso didattico adeguato alla situazione conosciuta dell’alunno.

La sentenza assume dunque particolare interesse per i Consigli di classe: l’individuazione di un BES e l’eventuale predisposizione di un PDP non dipendono esclusivamente dall’esistenza di una certificazione di disabilità ai sensi della legge 104/1992 né da una formale richiesta dei genitori, ma richiedono una valutazione pedagogico-didattica della situazione concreta alla luce della documentazione acquisita.

Respinta invece la richiesta di risarcimento

Il TAR non ha invece accolto la domanda con cui la famiglia chiedeva anche il risarcimento del danno non patrimoniale per la lesione del diritto all’istruzione.

Secondo i giudici, il danno non era stato sufficientemente provato. Il Collegio ha inoltre considerato che la scuola, una volta acquisita la documentazione ritenuta necessaria, aveva successivamente adottato le misure previste.

Il ricorso è stato quindi accolto limitatamente all’annullamento della bocciatura, mentre la domanda risarcitoria è stata respinta. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.


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