Sedicimila euro chiesti indietro dall’Inps a chi aveva vinto la causa contro il licenziamento: la Cassazione ribalta il conto e spiega dove passa il confine.
Vinci la causa contro il licenziamento, il giudice lo dichiara illegittimo e ti riconosce il diritto alla reintegrazione. Preferisci l’indennità sostitutiva e chiudi lì. Poi arriva l’Inps e ti chiede indietro tutta la disoccupazione incassata nel frattempo. Molti si trovano davanti a questa richiesta e si domandano se, in caso di Naspi dopo un licenziamento illegittimo, vada restituita. La Cassazione civile, sezione lavoro, con la sentenza n. 24981 del 3 settembre 2026, risponde di no per il periodo precedente all’opzione. Non basta l’ordine giudiziale di reintegra, pur retroattivo: serve l’
effettivo ripristino di fatto del rapporto, con la percezione della retribuzione.
Cosa succede quando il giudice annulla il licenziamento
La sentenza che dichiara illegittimo un licenziamento può ordinare la reintegrazione del lavoratore nel posto. L’ordine produce effetti retroattivi: sul piano giuridico il rapporto si considera mai interrotto.
Il lavoratore ha però un’alternativa. Può rinunciare al rientro in azienda e chiedere l’
indennità sostitutiva della reintegrazione, incassando una somma al posto del posto di lavoro. È una scelta che appartiene a lui e che nessuno può imporgli.
Il problema nasce dall’incrocio tra quella retroattività e la Naspi percepita durante la causa. Se giuridicamente il rapporto non si è mai interrotto, l’Inps sostiene di aver pagato una prestazione non dovuta e ne chiede la restituzione.
La richiesta dell’Inps ai due lavoratori
Nel caso deciso l’Inps pretendeva la restituzione di circa 16-17 mila euro a testa da due lavoratori.
Tribunale e Corte d’appello avevano dato ragione all’ente. Il ragionamento dei giudici di merito: lo stato di disoccupazione involontaria era venuto meno per scelta dei lavoratori, che avevano preferito incassare il denaro invece di tornare al lavoro. Da qui la qualificazione come indebita percezione della Naspi nel periodo tra il licenziamento e l’opzione.
La Cassazione ha accolto il ricorso dei due lavoratori dopo la doppia sconfitta nei gradi precedenti.
Perché la disoccupazione resta involontaria fino all’opzione
Il punto centrale della decisione è il criterio con cui si accerta lo stato di disoccupazione involontaria.
Quello stato non viene meno per il fatto che il licenziamento sia stato dichiarato illegittimo e il rapporto ripristinato di diritto con effetto retroattivo. La condizione va valutata oggettivamente, in base alla mancanza effettiva di occupazione e retribuzione, non sulla base di una manifestazione di volontà del lavoratore né di una ricostruzione giuridica successiva.
Il diritto alla prestazione previdenziale dipende quindi dalla situazione di fatto: essere rimasti senza lavoro e senza stipendio. Non dipende dalla legittimità o meno del licenziamento.
Il ragionamento regge alla prova dei fatti concreti. Durante la causa il lavoratore non ha lavorato e non ha ricevuto alcuna retribuzione da quel datore. La sentenza che arriva anni dopo non gli restituisce i mesi vissuti senza reddito, e non può trasformare in indebita una prestazione che in quel periodo lo teneva a galla.
Un dipendente licenziato ad aprile percepisce la Naspi per quattordici mesi mentre il giudizio prosegue. La sentenza arriva l’anno successivo. In quei quattordici mesi in azienda non ha messo piede e non ha ricevuto una busta paga: la disoccupazione era reale.
Da quale momento la Naspi non spetta più
Il principio invocato dall’Inps non è però privo di fondamento: vale, ma solo per il periodo successivo all’esercizio dell’opzione.
Da quel momento il diritto alla Naspi decade, perché la scelta del lavoratore è un atto volontario che risolve il rapporto. La disoccupazione che ne deriva non può più definirsi involontaria: è il lavoratore ad aver preferito l’indennità al posto.
Il confine temporale è quindi netto ed è segnato dalla data dell’opzione. Prima di quella data la prestazione è dovuta e resta acquisita. Dopo, l’Inps ha titolo per interromperla e per chiedere la restituzione di quanto eventualmente erogato.
Cosa serve perché il diritto alla Naspi venga meno
La sentenza fissa il criterio che i lavoratori possono opporre alle richieste di restituzione.
Non basta la reintegrazione di diritto, cioè l’ordine contenuto nella pronuncia del giudice. Occorre l’effettivo ripristino di fatto del rapporto, accompagnato dalla percezione della retribuzione.
Il che significa che il lavoratore mantiene il diritto alla Naspi già percepita quando il rapporto non è stato realmente ripristinato. La prestazione previdenziale segue la vita concreta della persona, non la ricostruzione retroattiva che una sentenza opera sul piano formale.
Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.
Diventa sostenitore clicca qui
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link





