La Legge 9 giugno 2026, n. 104 introduce nuove disposizioni sul consenso informato preventivo per alcune attività scolastiche che affrontano temi legati alla sessualità. La norma è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2026 ed è entrata in vigore il 7 luglio. Per fare chiarezza sull’applicazione delle nuove regole, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato una nota ad hoc, firmata dal Capo Dipartimento Carmela Palumbo. Il documento è rivolto ai dirigenti scolastici, alle scuole paritarie e agli Uffici scolastici regionali e detta le indicazioni operative da seguire a partire dall’anno scolastico 2026/27.
Consenso informato a scuola, quando è necessario e quali attività riguarda: nota MIM
La Legge 104/2026 prevede che le istituzioni scolastiche acquisiscano il consenso informato preventivo e scritto dei genitori, oppure dello studente maggiorenne, per la partecipazione ad attività che riguardino temi attinenti all’ambito della sessualità. La disposizione riguarda, in particolare, le attività extracurricolari e quelle legate all’ampliamento dell’offerta formativa. La nota ministeriale precisa che queste attività possono essere inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa oppure essere organizzate nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa. C’è però da fare una distinzione importante rispetto alla normale attività didattica. Il MIM, infatti, chiarisce che non è necessario chiedere il consenso preventivo quando l’attività rientra negli obiettivi curricolari di apprendimento già previsti dalle Indicazioni nazionali e dalle Linee guida. Il riferimento riguarda, tra gli altri, lo studio degli apparati riproduttivi, delle funzioni riproduttive e del concepimento, le trasformazioni legate alla pubertà e i rischi delle malattie sessualmente trasmissibili.
Questo significa che le lezioni curricolari di Scienze non vengono subordinate, in quanto tali, al consenso delle famiglie. Lo stesso vale per le attività rivolte all’educazione al rispetto della persona, alle relazioni corrette e responsabili, all’empatia, alla dignità individuale e al contrasto della violenza e delle discriminazioni. Questi contenuti, spiega il dicastero di Viale Trastevere, fanno parte del compito educativo della scuola e devono continuare a essere proposti secondo modalità adeguate all’età e al livello di maturazione degli studenti.
Infanzia e primaria, quali attività sono escluse
In merito alla scuola dell’infanzia e scuola primaria, in questi due gradi di istruzione sono escluse attività extracurricolari o di ampliamento dell’offerta formativa sulle tematiche della sessualità. Restano, però, pienamente garantiti gli apprendimenti previsti dalle Indicazioni nazionali e dalle Linee guida per l’educazione civica. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito menziona, per esempio, la conoscenza del corpo umano e delle differenze sessuali già nella scuola dell’infanzia e, nella primaria, lo studio delle funzioni riproduttive e degli apparati del corpo umano, compresi quelli sessuali, nell’ambito delle Scienze. Resta, inoltre, parte del percorso educativo la formazione al rispetto della persona, alle relazioni corrette, all’empatia e al contrasto della violenza e delle discriminazioni, con contenuti e linguaggi adeguati all’età degli alunni.
Il consenso deve essere richiesto almeno 7 giorni prima
Per le attività interessate dalla nuova disciplina, il consenso informato preventivo deve essere richiesto entro il settimo giorno precedente alla data fissata per l’attività. Prima o contestualmente alla richiesta, la scuola deve mettere a disposizione delle famiglie il materiale didattico che intende utilizzare. La comunicazione non può limitarsi a una richiesta generica di firma. Deve indicare le finalità, gli obiettivi educativi e formativi, i contenuti, gli argomenti, i temi e le modalità con cui si svolgerà l’attività. Se è prevista la partecipazione di esperti esterni, la scuola deve inoltre indicarne la presenza. Gli esperti devono possedere una comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica nelle materie oggetto dell’intervento. Durante le attività deve essere sempre assicurata la presenza di un docente della scuola.
Cosa succede se la famiglia non firma il consenso
Se si tratta di un’attività extracurricolare, lo studente che non ha ottenuto il consenso non partecipa all’attività. La legge stabilisce, infatti, che, in caso di mancata adesione, gli studenti si astengano dalla frequenza. Diverso è il caso dell’ampliamento dell’offerta formativa. In questa situazione la scuola deve organizzare un’attività formativa alternativa, utilizzando i propri strumenti di flessibilità e autonomia didattica e organizzativa. L’attività alternativa deve essere affidata a docenti della scuola e prevista nel PTOF, senza nuovi o maggiori oneri per l’istituzione scolastica. La famiglia, o lo studente maggiorenne, deve essere informata della natura dell’attività alternativa già nel momento in cui viene richiesto il consenso.
Il Patto educativo di corresponsabilità deve essere aggiornato
A partire dall’anno scolastico 2026/2027, le scuole del sistema nazionale di istruzione saranno chiamate ad aggiornare il proprio Patto educativo di corresponsabilità. L’obiettivo di questo intervento è quello di stabilire una procedura trasparente e strutturata per raccogliere il consenso informato preventivo in forma scritta da parte delle famiglie o degli studenti diventati maggiorenni. Non si tratterà di compilare un semplice modulo prima dell’avvio di un singolo progetto, ma di integrare regole ben precise all’interno della documentazione ufficiale dell’istituto.
Le novità sulle procedure di consenso e la gestione degli esperti: la trasparenza nel consenso informato e nell’offerta formativa
Le scuole, secondo la nota pubblicata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, avranno il compito di illustrare come avverrà la raccolta del consenso e in quali occasioni sarà richiesto. Questa procedura riguarda una tipologia ben definita di attività e non andrà ad intaccare gli insegnamenti curricolari previsti dagli ordinamenti nazionali. Diventa, quindi, fondamentale fare una distinzione netta tra la didattica ordinaria, le attività extracurricolari e i progetti dedicati all’ampliamento dell’offerta formativa, costruendo su queste differenze le comunicazioni trasmesse ai genitori. La nuova normativa disciplina con maggiore rigore anche la presenza di esperti esterni durante le attività scolastiche. Qualsiasi coinvolgimento di figure esterne dovrà ricevere la delibera del Collegio dei docenti e la successiva approvazione del Consiglio di istituto. Il Collegio dei docenti sarà, inoltre, tenuto a fissare criteri precisi per valutare i titoli e l’esperienza professionale degli esperti, verificando che le proposte siano coerenti con il piano dell’offerta formativa e adatte all’età degli studenti.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
