dal 16 settembre 2026 scatta l’obbligo del FIR digitale (xFIR) – Indicazioni MASE in caso di anomalie nell’utilizzo del portale per la gestione dell’xFIR – ANCE Catania


In continuità con le nostre precedenti news in materia di RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), si forniscono di seguito due importanti aggiornamenti di interesse per le imprese:

  • dal 16 settembre 2026 diventa obbligatoria la gestione del FIR in formato digitale (xFIR) per le categorie di rifiuti previste dalla normativa
  • il MASE ha definito le procedure da adottare in caso di temporanee anomalie o degrado dei servizi RENTRI a supporto della gestione dell’xFIR

Dal 16 settembre 2026 scatta l’obbligo del FIR digitale (xFIR)
Si ricorda che a partire dal 16 settembre 2026 il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) dovrà essere gestito esclusivamente in formato digitale per le seguenti tipologie di rifiuto:

  • Rifiuti pericolosi, indipendentemente dal numero dei dipendenti dell’impresa;
  • Rifiuti non pericolosi prodotti nell’ambito delle attività di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del D.lgs. 152/2006 (lavorazioni industriali e artigianali, attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, potabilizzazione e depurazione delle acque e abbattimento dei fumi) con più di 10 dipendenti.

Di conseguenza, sono esclusi dall’obbligo dell’xFIR i rifiuti non pericolosi derivanti dall’attività di costruzioni e demolizioni.

Si precisa che, laddove un’impresa iscritta al RENTRI produca sia rifiuti pericolosi sia rifiuti non pericolosi per i quali non è previsto l’obbligo di utilizzo del FIR digitale (es. rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione), per questi ultimi potrà continuare a utilizzare il FIR in modalità cartacea.

È comunque consentito adottare volontariamente il FIR digitale anche nei casi in cui non sussiste l’obbligo.

Di seguito il RIEPILOGO DELLE MODALITÀ DI GESTIONE DEL FIR DIGITALE/CARTACEO:

Si evidenzia che l’obbligo di utilizzo del FIR digitale in capo al produttore/detentore definisce le modalità di adempimento da parte di tutta la filiera:

  • se il produttore/detentore è obbligato all’emissione digitale del FIR, allora tutta la filiera (trasportatori, destinatari) devono gestire il FIR in formato digitale.
  • se il produttore/detentore non è obbligato all’emissione digitale del FIR, la gestione del FIR dovrà avvenire in formato cartaceo per l’intera filiera

La scelta deve quindi essere concordata prima del ritiro del rifiuto, evitando procedure non coordinate tra impresa, trasportatore e impianto destinatario.

TRASMISSIONE DEI DATI DEL FIR
Si ricorda inoltre che il DM 59/2023 ha introdotto anche l’obbligo di trasmissione dei dati contenuti nell’xFIR al RENTRI, le cui modalità sono state definite con Decreto direttoriale n. 143 del 06 novembre 2023.

La trasmissione dei dati da parte dei soggetti chiamati a compilare il FIR (produttore, trasportatore e destinatario) deve essere effettuata nel rispetto dei tempi previsti per l’annotazione sul Registro di carico e scarico di seguito riportati:

  • per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto prodotto;
  • per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino;
  • per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

Il regime sanzionatorio per la mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti negli xFIR si applica a partire dal 15 settembre 2026, così come disposto dall’art. 13, comma 5-septies del DL. 200/2025 (si veda nostra news dell’11 marzo 2026 Legge n.26 del 27 febbraio 2026 di conversione del D.L. n. 200/2025 cd. Decreto Milleproroghe – Disposizioni di interesse per il settore).

Per approfondire gli adempimenti e le modalità operative di gestione del FIR digitale, sul portale istituzionale del RENTRI sono reperibili le istruzioni per la compilazione del FIR, come recentemente modificate (si veda nostra news del 7 agosto 2026 “RENTRI: aggiornate le istruzioni per la compilazione del FIR e del Registro di Carico e scarico”)

Indicazioni MASE in caso di anomalie nell’utilizzo del portale per la gestione dell’xFIR
In vista dell’entrata in vigore dell’obbligo del FIR digitale, si rende noto che con Decreto Direttoriale n.254 del 09 settembre 2026 il MASE ha approvato le Modalità operative da adottare in caso di degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale, non dovuto a interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e che non presenta le caratteristiche di completa o grave indisponibilità previste dal decreto direttoriale n. 319 del 30 ottobre 2025 e dal decreto direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026”.

Il provvedimento stabilisce quali misure di emergenza e/o di mitigazione gli operatori devono/possono adottare nel caso in cui una o più funzionalità a supporto del FIR digitale risultano degradate, limitate o non pienamente operative, così da impedire la continuità delle attività senza configurare una vera e propria mancanza di disponibilità.

Le misure previste dal decreto costituiscono una deroga limitata al singolo formulario e alla durata del degrado e si riferiscono alle seguenti situazioni:

  • impossibilità di emettere il FIR digitale;
  • impossibilità di integrare il FIR durante il trasporto;
  • impossibilità di integrare il FIR in fase di accettazione da parte del destinatario.

In questi casi, il Decreto ammette la possibilità per l’operatore di passare al formato cartaceo o alla stampa del FIR digitale, sottoscritta con data e firma autografa e con l’apposita dicitura nel campo annotazioni dall’Allegato 1 (“FIR emesso/gestito in modalità cartacea ai sensi dell’Allegato 1 al decreto direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026“.).

A tal fine, il decreto suggerisce di dotarsi anticipatamente di un quantitativo di FIR cartacei bianchi vidimati così da poter fare fronte con tempestività a eventuali episodi di degrado.

Per i formulari gestiti in modalità emergenziale non si applicano gli obblighi di trasmissione dei dati al RENTRI; tuttavia:

  • il trasportatore deve comunicare il cambio di formato al produttore o detentore (tramite i servizi del Registro), successivamente alla cessazione del degrado e comunque tempestivamente;
  • l’operatore, a conclusione della procedura, deve compilare e sottoscrivere la dichiarazione (all’Allegato 1) e trasmetterla via PEC (rentri@pec.it) entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione del malfunzionamento, dando evidenza dell’anomalia (il Decreto chiarisce le modalità con cui si documenta il degrado, alle quali si rimanda per maggiore approfondimento).

È inoltre prescritto che, in sede di ispezioni o verifiche presso l’unità locale, l’operatore deve poter riprodurre in qualunque momento la dichiarazione e le evidenze allegate, verificandone la corrispondenza con il FIR cartaceo emesso.

Si rinvia per gli opportuni approfondimenti alle indicazioni reperibili sul portale istituzionale del RENTRI  di cui al seguente link https://www.rentri.gov.it/decreti-direttoriali/modalita-operative/modalita-operative-da-adottare-in-caso-di-degrado-temporaneo-dei-servizi-rentri-a-supporto-della-gestione-del-formulario-di-identificazione-del-rifiuto-in-formato-digitale


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