servirà il consenso scritto delle famiglie



Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha inviato ai dirigenti delle scuole statali e ai coordinatori delle paritarie una circolare che chiarisce come dovranno essere applicate le nuove disposizioni sul consenso informato per le attività scolastiche che affrontano temi legati alla sessualità.

Le indicazioni danno attuazione alla legge 9 giugno 2026, n. 104, entrata in vigore il 7 luglio, che introduce il consenso informato preventivo per la partecipazione degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado alle attività extracurricolari o di ampliamento dell’offerta formativa riguardanti la sessualità.

Che cosa dovranno chiedere le scuole

A partire dall’anno scolastico 2026/2027 gli istituti dovranno innanzitutto aggiornare il Patto educativo di corresponsabilità, indicando le procedure attraverso le quali sarà acquisito il consenso. Prima che uno studente minorenne possa partecipare a una delle attività interessate dalla legge sarà necessario il consenso scritto dei genitori. Per gli studenti maggiorenni sarà invece richiesto il consenso dello stesso studente.

Non sarà sufficiente, però, una generica autorizzazione. La richiesta dovrà essere presentata entro il settimo giorno precedente alla data prevista per l’attività e la scuola dovrà mettere a disposizione, preventivamente o contestualmente, il materiale didattico che intende utilizzare. Alle famiglie dovranno inoltre essere spiegati in maniera puntuale «finalità, obiettivi educativi e formativi, contenuti, argomenti, temi e modalità di svolgimento». Dovrà essere segnalata anche l’eventuale presenza di esperti esterni, dei quali viene richiesta una comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica.

Per quali attività serve il consenso

Il punto centrale della circolare è la distinzione tra attività curricolari e iniziative extracurricolari o di ampliamento dell’offerta formativa.

Il consenso preventivo non è richiesto per i normali obiettivi curricolari dell’insegnamento delle Scienze. La scuola potrà quindi continuare ad affrontare senza una specifica autorizzazione delle famiglie la conoscenza degli apparati e delle funzioni riproduttive, il concepimento, le trasformazioni legate alla pubertà e i rischi delle malattie sessualmente trasmissibili.

Il Ministero precisa invece che il consenso riguarda le attività extracurricolari o di ampliamento dell’offerta formativa che affrontano temi relativi alla sessualità e, «in particolare», le teorie sull’identità di genere, anche quando queste vengano trattate indirettamente nell’ambito di altri argomenti.

Affettività, rispetto e contrasto alla violenza restano parte dell’attività scolastica

La circolare introduce però una distinzione importante: le nuove disposizioni sul consenso non significano che per qualsiasi attività riguardante affettività, relazioni e rispetto sia necessaria l’autorizzazione dei genitori.

Non è infatti previsto il consenso informato per le attività riconducibili agli obiettivi curricolari di educazione al rispetto della persona, alle relazioni corrette e responsabili, all’empatia, alla dignità individuale e al contrasto della violenza e delle discriminazioni. Secondo il Ministero queste iniziative restano parte integrante del compito educativo della scuola e devono essere proposte con contenuti e modalità adeguati all’età degli studenti.

La circolare è ancora più esplicita su questo punto: in tutti gli ordini di scuola devono essere svolte attività che insegnino il rispetto della persona e dei suoi limiti, la capacità di riconoscere e rispettare la volontà dell’altro e la consapevolezza che «la gelosia e il possesso non costituiscono forme di affetto». Le attività devono inoltre promuovere il rispetto della dignità di ogni persona senza discriminazioni.

Cosa succede se i genitori non danno il consenso

Se il consenso non viene sottoscritto, le conseguenze cambiano a seconda del tipo di iniziativa. Nel caso di un’attività extracurricolare lo studente non vi partecipa.

Se invece si tratta di un’attività di ampliamento dell’offerta formativa, la scuola deve garantire allo studente un’attività formativa alternativa, affidata ai docenti dell’istituto e già prevista nel Piano triennale dell’offerta formativa. La natura dell’attività alternativa deve essere comunicata alla famiglia nello stesso momento in cui viene richiesto il consenso.

Niente attività sulla sessualità alla primaria e all’infanzia, salvo quelle previste dal curricolo

Una disciplina differente riguarda i più piccoli. Nella scuola dell’infanzia e nella primaria sono escluse le attività extracurricolari o di ampliamento dell’offerta formativa riguardanti la sessualità. Restano però gli insegnamenti previsti dalle Indicazioni nazionali e dalle linee guida sull’Educazione civica.

Questo significa, precisa il Ministero, che continuano a essere garantiti gli apprendimenti curricolari: dalla prima conoscenza del corpo umano e delle differenze sessuali nella scuola dell’infanzia fino allo studio, nella primaria, delle funzioni riproduttive e degli apparati sessuali nell’ambito delle Scienze. Rimangono inoltre parte del percorso educativo il rispetto della persona, l’empatia, le relazioni responsabili e il contrasto alla violenza e alle discriminazioni.

Perché viene richiesto il consenso

La richiesta alle famiglie non nasce quindi da una decisione autonoma delle singole scuole, ma dall’applicazione della legge 104 del 2026. La circolare del Ministero serve a tradurre la norma in procedure operative, definendo quali attività necessitano dell’autorizzazione preventiva e quali, essendo parte del curricolo e della funzione educativa ordinaria della scuola, possono continuare a essere svolte senza uno specifico consenso.

La novità riguarda dunque soprattutto i progetti aggiuntivi sulla sessualità nelle scuole secondarie: prima della partecipazione, famiglie e studenti maggiorenni devono poter conoscere esattamente contenuti, obiettivi, materiali, modalità di svolgimento ed eventuali esperti coinvolti e, sulla base di queste informazioni, esprimere preventivamente il proprio consenso scritto.





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