(*)Il contributo è destinato agli Scritti in Onore di Mariella Magnani, di prossima pubblicazione.
[1]Si veda in proposito M. Magnani, La proposta di direttiva sul lavoro mediante piattaforme digitali (Audizione presso la XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei Deputati – XVIII Legislatura – Esame della “Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali del 21 aprile 2022), in Bollettino ADAPT 9 maggio 2022, n. 18, 1.
[2]Cfr., al riguardo, l’AI Act (art. 14, in riferimento ai sistemi ad alto rischio), oltre alla Dir. UE 2024/2831 sulla tutela del lavoro prestato mediante piattaforme digitali (art. 10).
[3]Si veda V. Maio, Smart Factory, dignità del lavoratore ed intelligenza artificiale come forma di autoapprendimento, in W. Chiaromonte – M.L. Vallauri (a cura di), Trasformazioni, valori e regole del lavoro. Scritti per Riccardo Del Punta, Tono II, Firenze University Press, 2024, 783.
[4]Per una classificazione dei neurodiritti fondamentali fino ad ora individuati nel diritto in generale, si vedano: R. Cosio, Il Regolamento europeo e i suoi pilastri, in R. Cosio – F. Conti (a cura di), Intelligenza artificiale e mercato del lavoro. Sistemi e categorie giuridiche in un mondo nuovo, Torino, 2026, 11; F. Di Tano, Neurodiritti e dati neurali verso una tutela giuridica, in LLI-Labour&Law Issues, 2025, vol. 11, n. 1, 7-8.
[5]Cfr.: Y. Fang – P. Yang – E. Frank – C. Goldstein – A.G.C. Wright – A.S.B. Bohnert – V. Kheterpal – S. Sen – Z. Wu, Patterns of smartphone typing performance by time awake: implication for unobtrusive ambulatory mental fatigue, assessment, in PLOS Digital Health, 2026, 1 ss.; M. de Jong – J. Jolij – A. Pimenta – M.M. Lorist, Age Modulates the Effects of Mental Fatigue on Typewriting, in frontiers in Psychology, 2018, 1 ss.
[6]In argomento, cfr. M. Pyfrom – J. Lister – S. Anand, Influence of Cognitive Load on Voice Production: A Scoping Review, in Journal of Voice, 2026, n. 1, 2018 ss.
[7]In argomento, si vedano: R.A. Calvo – S. D’Mello, Affect Detection: An Interdisciplinary Review of Models, Methods, and Their Application, in IEEE Transaction on Affective Computing, 2010, n. 1, 18 ss.
[8]Cfr. L. Feldman Barrett – R. Adolphs – S. Marsella – A. Martinez – S.D. Pollack, Emotional Expressions Reconsidered: Challenges to Inferring Emotion From Human Facial Movements, in Psychol Sci Public Interest, Author Manuscript, 2020, 1 ss.
[9]In argomento, cfr. G. Borghini – L. Astolfi – G. Vecchiato – D. Mattia – F. Babiloni, Measuring neurophysiological signals in aircraft pilots and car drivers for the assessment of mental workload, fatigue and drowsiness, in Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 2014, 58 ss.
[10]M. Ienca, Neurodiritti: storia di un concetto e scenari futuri, in Garante per la protezione dei dati personali, Privacy e neurodiritti. La persona al tempo delle neuroscienze, Atti del Convegno – 28 gennaio 2021, in https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9527139, 48.
[11]Ancora, in argomento, si veda in generale M. Ienca, Neurodiritti: storia di un concetto e scenari futuri, cit., 45, il quale evidenzia, appunto, che “a differenza di altri tipi di dati, i dati neurali non sono di sola lettura, ma sono dati riscrivibili; questo perché al ‘brain reading’ si può bilanciare il ‘brain writing’, cioè la neurostimolazione e la neuromodulazione. Quindi noi, nel momento in cui leggiamo il dato neurale, possiamo anche utilizzare quell’informazione per modificare l’attività neurale tramite le cosiddette interfaccia cervello-computer ibride”.
[12]Cfr. V. Maio, Smart Factory, dignità del lavoratore ed intelligenza artificiale come forma di autoapprendimento, cit., 800, il quale a questo proposito sottolinea come la gestione delle risorse umane si possa avvalere della cosiddetta gamificazione del lavoro, allo scopo di utilizzare i meccanismi tipici del gioco (come l’assegnazione di punti e di premi) per stimolare a livello cerebrale il lavoratore.
[13]Come noto, Neuralink, progetto neurotecnologico avanzato da Elon Musk, prevede per esempio l’installazione nel cervello di chip che consentiranno di potenziare le capacità cognitive (in argomento, si veda P. Stanzione, Privacy e neurodiritti. La persona al tempo delle neuroscienze, in Garante per la protezione dei dati personali, Privacy e neurodiritti. La persona al tempo delle neuroscienze, Atti del Convegno – 28 gennaio 2021, cit., p. 10).
[14]In proposito, si vedano: S. Brun, Corpo e contratto di lavoro alla luce del potenziamento bio-tecnologico, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 2025, 436 ss.; V. Maio, Diritto del lavoro e potenziamento umano. I dilemmi del lavoratore aumentato, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 2020, 513 ss.; F. Di Tano, Neurodiritti e dati neurali verso una tutela giuridica, cit., 6.
[15]Sul punto, si vedano: V. Maio, Diritto del lavoro e potenziamento umano. I dilemmi del lavoratore aumentato, cit., 530-531; S. Brun, Corpo e contratto di lavoro alla luce del potenziamento bio-tecnologico, cit., 457.
[16]Così S. Brun, Corpo e contratto di lavoro alla luce del potenziamento bio-tecnologico, cit., 449. In argomento si vedano anche: P. Stanzione, Privacy e neurodiritti. La persona al tempo delle neuroscienze, cit., 12; F. Di Tano, Neurodiritti e dati neurali verso una tutela giuridica, cit., 8.
[17]Sul punto, si veda V. Maio, Diritto del lavoro e potenziamento umano. I dilemmi del lavoratore aumentato, cit., 529.
[18]Così F. Di Tano, Neurodiritti e dati neurali verso una tutela giuridica, cit., 4. In proposito, si veda anche L. Serrani, Un progetto di legge della Cantabria guida l’Europa nella protezione dei neurodiritti: le implicazioni per il lavoro nell’era delle neurotecnologie, in Bollettino ADAPT del 21 luglio 2025, 3.
[19]P. Stanzione, Privacy e neurodiritti. La persona al tempo delle neuroscienze, cit., 10.
[20]Cfr., appunto, l’art. 11, comma 2, L. n. 132/2025.
[21]Cfr. l’art. 5, par. 1, lett. f), Reg. UE 2024/1689 del 13 giugno 2024.
[22]In argomento, si veda anche il Considerando n. 18 dell’AI Act, secondo cui “la nozione di “sistema di riconoscimento delle emozioni” di cui al presente regolamento (…) non comprende stati fisici, quali dolore o affaticamento, compresi, ad esempio, ai sistemi utilizzati per rilevare lo stato di affaticamento dei piloti o dei conducenti professionisti al fine di prevenire gli incidenti”.
[23]Si veda S. Ciucciovino, Risorse umane e intelligenza artificiale alla luce del regolamento (UE) 2024/1689, tra norme legali, etica e codici di condotta, in Dir. rel. ind., 2024, 576 ss.
[24]Sul punto, si veda in generale M. Ienca, Neurodiritti: storia di un concetto e scenari futuri, cit., 45. Con specifico riferimento al diritto del lavoro, si veda F. Di Tano, Neurodiritti e dati neurali verso una tutela giuridica, cit., 10.
[25]In argomento si veda O. Pollicino, Costituzionalismo, privacy e neurodiritti, in Garante per la protezione dei dati personali, Privacy e neurodiritti. La persona al tempo delle neuroscienze, Atti del Convegno – 28 gennaio 2021, cit., 71.
[26]Così, ancora, P. Stanzione, Privacy e neurodiritti. La persona al tempo delle neuroscienze, cit., 15.
[27]In argomento, si veda F. Di Tano, Neurodiritti e dati neurali verso una tutela giuridica, cit., 14.
[28]La Proposta richiamata nel testo è disponibile in https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=9386704&ts=1686688862951&disposition=inline.
[29]In proposito, si veda L. Serrani, Un progetto di legge della Cantabria guida l’Europa nella protezione dei neurodiritti: le implicazioni per il lavoro nell’era delle neurotecnologie, cit., 1 ss.
[30]Così M. Magnani, Nuove tecnologie e diritti sindacali, in LLI-Labour&Law Issues, 2019, vol. 5, n. 2, 1.
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