Il D.Lgs. 26 giugno 2026, n. 138, recante “Revisione del sistema degli incentivi, in attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera a), della legge 27 ottobre 2023, n. 160”, pubblicato nella G.U. del 3 agosto 2026, n. 178, entra in vigore il 18 agosto 2026.
Il Decreto è strutturato complessivamente in 13 articoli, distribuiti in 4 Capi:
CAPO I – Disposizioni generali (da art. 1 ad art. 2);
CAPO II – Incentivi di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy (da art. 3 ad art. 10);
CAPO III – Incentivi di competenza delle altre amministrazioni centrali (art. 11);
CAPO IV – Disposizioni finali (da art. 12 ad art. 13).
L’articolo 1 definisce le finalità e l’ambito di applicazione del decreto. In attuazione dell’articolo 3 della Legge 27 ottobre 2023, n. 160, le norme sono volte a razionalizzare l’offerta degli incentivi adottati dalle amministrazioni responsabili centrali, delimitandone il numero e realizzando un sistema organico ed efficace. Tale razionalizzazione si attua anche mediante abrogazioni e modifiche legislative volte ad attrarre gli incentivi esistenti in quelli selezionati, operando il necessario coordinamento. Il riordino si articola secondo le competenze di ciascuna amministrazione centrale ed è suscettibile di progressiva integrazione. Il comma 4 stabilisce espressamente che la disciplina non trova applicazione per gli incentivi nei settori agricolo, forestale, della pesca e dell’acquacoltura.
L’articolo 3 dispone il riordino organico delle misure di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy. L’offerta incentivi del MIMIT viene circoscritta e concentrata in modo esclusivo su cinque strumenti principali: il Fondo per la crescita sostenibile, il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, il Fondo di sostegno al venture capital (Fondo nazionale per l’innovazione), la misura per i Beni strumentali nota come Nuova Sabatini e gli incentivi destinati al settore dell’aerospazio recepiti dalla Legge n. 808/1985.
L’articolo 4 disciplina l’operatività del Fondo per la crescita sostenibile, individuandolo quale veicolo per il finanziamento di programmi e interventi a rilevante impatto sulla competitività del sistema produttivo nazionale. Il Fondo è articolato in quattro sezioni distinte: ricerca, sviluppo e innovazione; start-up d’impresa; investimenti produttivi per la transizione verde e digitale; accesso al credito e al mercato dei capitali. Il testo stabilisce l’esigenza di valorizzare le sinergie con iniziative e programmi di livello europeo, consentendo l’aggiornamento di obiettivi e priorità mediante decreti del Ministro adottati a titolo di disciplina quadro.
L’articolo 5 declina le modalità operative della sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa a ricerca, sviluppo e innovazione. L’intervento si realizza attraverso la partecipazione agli Importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) oppure tramite l’emanazione di bandi tematici disciplinati da atti quadro ministeriali. Tali bandi si articolano in procedure negoziali per iniziative ad alta rilevanza strategica, sportelli tematici con priorità predefinite, partecipazione a programmi integrati con università ed enti europei, nonché interventi orientati alla valorizzazione e tutela della proprietà industriale e intellettuale, incentivando l’aggregazione tra imprese e i contratti di rete.
Con l’articolo 6 viene regolata la sezione destinata alle start-up d’impresa, prevedendo il sostegno alla nascita e allo sviluppo di nuove realtà imprenditoriali, di start-up innovative anche in forma cooperativa e della nuova imprenditorialità giovanile o femminile. La norma punta inoltre a promuovere la collaborazione e le sinergie con i fondi di venture capital attraverso specifici bandi tematici.
Vengono, poi, disciplinate nell’articolo 7, le agevolazioni inerenti agli investimenti produttivi per la transizione verde e digitale. Tali finalità vengono perseguite mediante lo strumento dei Contratti di sviluppo per grandi progetti strategici, affiancato da bandi tematici destinati a programmi di rafforzamento produttivo, transizione ecologica, digitalizzazione e riconversione e riutilizzo di impianti produttivi nelle aree di crisi, ponendo particolare attenzione al coinvolgimento delle PMI e delle cooperative.
A seguire, l’articolo 8 afferisce alla sezione dedicata all’accesso al credito e al mercato dei capitali, focalizzandosi su interventi volti a garantire la continuità aziendale, a mitigare le ricadute occupazionali nelle fasi di crisi e ad attivare risorse sia pubbliche sia private. Le azioni previste comprendono misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali ai sensi dell’articolo 43 del D.L. n. 34/2020 e bandi tematici complementari volti alla tutela del tessuto produttivo e delle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata.
L’articolo 9 fissa le disposizioni contabili e finanziarie necessarie per l’attuazione del Fondo per la crescita sostenibile. Stabilisce che la successiva legge di bilancio definisca le risorse finanziarie annualmente destinate a ciascuna delle quattro sezioni, disponendone l’afflusso mediante le autorizzazioni di spesa soppresse e ridestinate dal presente decreto.
L’articolo 10 reca una serie di abrogazioni e novelle legislative volte ad allineare il quadro normativo preesistente. In particolare, modifica gli articoli 23 e 27 del D.L. n. 83/2012 in materia di riordino del Fondo per la crescita sostenibile e di contratti di riqualificazione industriale operati tramite Invitalia, dispone l’afflusso al Fondo delle risorse destinate alla valorizzazione dei titoli di proprietà industriale ai sensi del D.L. n. 34/2019 e adegua i riferimenti normativi relativi a ENEA previsti dal D.L. n. 34/2020.
Nell’articolo 11, inoltre, sono collocate abrogazioni dirette delle disposizioni istitutive di specifici incentivi . Per quanto riguarda il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale viene abrogata la disciplina relativa al credito sotto forma di voucher per l’internazionalizzazione rivolto ai Temporary Export Manager con competenze digitali. Per il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica sono abrogate le disposizioni concernenti il credito d’imposta per l’acquisto di materiali riciclati e di recupero di cui alla Legge n. 145/2018 e il credito d’imposta per i prodotti derivanti da riciclo e riuso previsto dal D.L. n. 34/2019. Relativamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono infine abrogate le disposizioni concernenti le misure a valere sul Fondo rotativo nazionale self-employment istituito dalla Legge n. 144/1999.
Infine, tra le disposizioni finali, si trova l’articolo 12 il quale introduce le clausole transitorie e di completamento dell’iter normativo. Il comma 1, in particolare, garantisce la continuità applicativa della disciplina previgente per tutti i procedimenti già avviati e pendenti alla data di entrata in vigore del decreto relativamente agli incentivi soppressi, facendo salve le attività di concessione, erogazione, gli effetti dei provvedimenti già adottati e le eventuali azioni di recupero delle somme indebitamente percepite.
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