Investimenti nella Zes Unica, ok al leasing ante comunicazione


L’agevolazione spetta anche se contratto e consegna del bene precedono la comunicazione prevista per il 2026. Il progetto in ogni caso risulta avviato dopo l’entrata in vigore del tax credit

Sì al credito d’imposta Zes Unica all’investimento effettuato tramite leasing nel 2026 prima della comunicazione preventiva richiesta. L’investimento è considerato realizzato dopo l’entrata in vigore dell’agevolazione, prorogata senza soluzione di continuità dal 2024, e risulta, quindi, rispettato il principio di incentivazione previsto dal Regolamento Ue.

È, in sintesi quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 169 del 3 settembre 2026.

A chiedere delucidazioni è una società che svolge attività di edilizia privata e pubblica tramite una struttura produttiva situata in un comune della Zona economica speciale per il Mezzogiorno (Zes Unica). I dubbi dalla contribuente riguardano l’applicazione della disciplina del credito d’imposta destinato a chi effettua nuovi investimenti nel territorio agevolato.

Nel caso concreto, la richiedente ha acquisito in leasing, a febbraio 2026, un bene strumentale nuovo destinato alla propria struttura produttiva e idoneo a beneficiare dell’agevolazione. Il dubbio nasce dal fatto che sia la stipula del contratto sia la consegna del bene sono avvenute prima della presentazione della comunicazione preventiva richiesta per accedere al credito d’imposta. La società vuole sapere se tale circostanza sia compatibile con il principio di incentivazione previsto dal Regolamento (Ue) n. 651/2014, che esclude dall’agevolazione i progetti avviati prima dell’entrata in vigore del regime di aiuto.

La società ricorda, in particolare, che la legge di bilancio 2026 ha esteso il credito d’imposta Zes Unica, disciplinato dall’articolo 16 del Dl n. 127/2023, agli investimenti effettuati nel triennio 2026-2028. L’Agenzia delle entrate, da parte sua, con il provvedimento del 30 gennaio 2026 ha disciplinato le modalità di accesso al beneficio, prevedendo per il 2026 una comunicazione preventiva da presentare tra il 31 marzo e il 30 maggio 2026, contenente sia le spese già sostenute dal 1° gennaio sia quelle programmate entro fine anno, e una successiva comunicazione integrativa da trasmettere dal 3 gennaio al 17 gennaio 2027.

La contribuente evidenzia che lo stesso provvedimento richiede, però, il rispetto del principio di incentivazione previsto dal regolamento Ue n. 651/2014. Negli investimenti in leasing, tuttavia, il momento di effettuazione dell’investimento si considera realizzato nel momento in cui il bene entra nella disponibilità del locatario, per questo la richiedente vuole avere conferma della possibilità fruire dell’agevolazione per gli investimenti realizzati nel febbraio 2026, quindi, prima della presentazione della comunicazione preventiva.

Più ne dettaglio chiede: se siano comunque ammissibili tutte le spese agevolabili sostenute dal 1° gennaio 2026, se il principio di incentivazione impedisca il riconoscimento del credito quando il contratto di leasing è stato sottoscritto prima della comunicazione, se rilevi la data di consegna del bene o quella di stipula del contratto e, infine, se nel caso concreto possa la società presentare regolarmente la comunicazione preventiva e quella integrativa per accedere al credito d’imposta Zes.

Il parere dell’Agenzia è positivo, la società può beneficiare del credito d’imposta per l’anno 2026.

La risposta, come di consueto, delinea innanzitutto la cornice normativa e di prassi del beneficio fiscale oggetto dell’interpello precisandone nel dettaglio gli ambiti applicativi. Ricorda, quindi, che il credito d’imposta Zes Unica è stato introdotto dall’articolo 16 del Dl n. 124/2023 e successivamente prorogato dalle leggi di bilancio 2025 e 2026. Il decreto del ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, dal 17 maggio 2024 ha definito le modalità di accesso e di fruizione del beneficio.

L’Amministrazione evidenzia, poi, che il credito è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (Ue) n. 651/2014 (Gber), che disciplina gli aiuti a finalità regionale. In particolare, richiama l’articolo 6 del regolamento, dedicato al “principio di incentivazione”, e il provvedimento dell’Agenzia del 30 gennaio 2026 sopra richiamato, secondo cui sono agevolabili esclusivamente gli investimenti che rispettano tale principio.

Per quanto riguarda i vincoli stabiliti dalla disciplina europea, l’Amministrazione osserva che, nel caso delle agevolazioni fiscali, l’effetto di incentivazione non va valutato con riferimento alla presentazione della comunicazione preventiva, bensì verificando che il progetto di investimento non sia stato avviato prima dell’entrata in vigore della misura agevolativa. A questo scopo richiama la definizione contenuta nell’articolo 2 del regolamento Gber, secondo cui l’avvio dei lavori coincide con il primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare i beni o con qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento.

Tornando al caso concreto, l’Agenzia sottolinea che il credito d’imposta Zes Unica è stato prorogato senza soluzione di continuità e che la disciplina vigente per il triennio 2026-2028 era già in vigore quando la società ha stipulato il contratto di leasing nel febbraio 2026. Di conseguenza, il progetto di investimento deve considerarsi avviato successivamente all’entrata in vigore dell’agevolazione e rispetta, quindi, il principio di incentivazione richiesto dalla normativa unionale.

In sintesi, la stipula del contratto e la consegna del bene prima dell’invio della comunicazione preventiva non impediscono, nel caso esaminato, l’accesso al beneficio. La società, può, quindi beneficiare del credito d’imposta Zes Unica per l’investimento effettuato nel 2026, a condizione che, naturalmente, risultino soddisfatti anche tutti gli altri requisiti previsti dalla disciplina agevolativa.


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