Legge 104 e permessi doppi: cosa cambia nel 2026



In Italia sono 12,3 milioni le persone adulte che prestano assistenza a familiari e altre persone non autosufficienti, anziane o con disabilità: il 24,9% della popolazione maggiorenne. È la fotografia del caregiving familiare restituita dall’Istat con i dati relativi al 2024, pubblicati nel luglio 2026. Un fenomeno che coinvolge una parte significativa della popolazione e che rende particolarmente rilevante l’evoluzione delle tutele per chi concilia il lavoro con l’assistenza.

Negli ultimi mesi il quadro è cambiato attraverso una serie di interventi che non hanno riscritto la Legge 104 del 1992, ma hanno modificato o precisato diversi aspetti delle tutele. Aspetti che vanno dalla possibilità di alternare più caregiver nell’assistenza alla stessa persona alla maggiore flessibilità nell’utilizzo dei permessi. Dalle 10 ore annue aggiuntive previste dalla Legge 106/2025 fino alle novità sul lavoro notturno, sugli adempimenti UNIEMENS e sull’accesso al Fondo di garanzia per la prima casa. Per questo parlare semplicemente di “permessi doppi” può essere fuorviante. Infatti in alcuni casi i giorni possono effettivamente arrivare a sei, ma non perché il beneficio venga automaticamente raddoppiato.

Legge 104, quando i tre giorni possono diventare sei

La regola di base resta quella dell’articolo 33 della Legge 104. Il lavoratore dipendente che assiste una persona con disabilità grave ha diritto a tre giorni di permesso retribuito al mese, coperti da contribuzione figurativa e fruibili anche in modo continuativo. La stessa norma consente, a determinate condizioni, di prestare assistenza a più persone con disabilità grave.

È proprio questa possibilità a spiegare il cosiddetto “raddoppio”. Se lo stesso lavoratore assiste due persone diverse che danno entrambe diritto ai permessi, può arrivare a utilizzare sei giorni al mese. Dunque tre per ciascuna persona assistita, quando ricorrono i requisiti previsti dall’articolo 33. La legge limita infatti il cumulo ai casi in cui le persone da assistere siano il coniuge, un parente o affine entro il primo grado oppure, in determinate circostanze, un parente o affine entro il secondo grado. L’estensione al terzo grado è prevista nei casi stabiliti dalla stessa disposizione, legati alla situazione dei familiari più prossimi della persona con disabilità.

Il risultato è quindi diverso a seconda della situazione. Un lavoratore che assiste entrambi i genitori, se per entrambi è riconosciuta la disabilità grave e sono rispettate le condizioni previste dalla legge, può cumulare i relativi permessi. Se invece due figli assistono lo stesso genitore, i tre giorni non diventano sei. In questo caso il beneficio complessivo resta quello previsto per la persona assistita e i lavoratori possono alternarsi nella fruizione.

La distinzione è diventata ancora più importante dopo il superamento del cosiddetto referente unico. Il decreto legislativo 105/2022 ha infatti eliminato il vincolo che impediva, salvo specifiche eccezioni, a più lavoratori di utilizzare i permessi per assistere la stessa persona. Oggi più familiari aventi diritto possono quindi alternarsi nell’assistenza, fermo restando il limite complessivo dei tre giorni mensili riferito alla stessa persona con disabilità. L’INPS ha recepito il nuovo assetto nelle proprie istruzioni.

Due caregiver possono utilizzare i permessi nella stessa giornata

Una delle novità più recenti riguarda il pubblico impiego e, in particolare, la disciplina applicata alle Funzioni centrali. Con l’orientamento applicativo n. 37654 del 16 luglio 2026, l’ARAN ha chiarito che non deriva dal contratto l’obbligo di collocare in giornate diverse i permessi orari utilizzati da più lavoratori per assistere la stessa persona con disabilità grave. L’alternatività può essere rispettata anche nella stessa giornata, purché le fasce orarie di assenza non coincidano e venga mantenuto il limite complessivo previsto per l’assistenza alla medesima persona.

In concreto, due caregiver possono quindi organizzarsi, per esempio, dividendo la giornata tra mattina e pomeriggio. La novità non significa però che i permessi raddoppino: restano tre giorni complessivi al mese per la stessa persona assistita. Cambia la possibilità di distribuirli in maniera più flessibile nell’arco della giornata.

Il chiarimento va comunque letto nel suo corretto perimetro. L’orientamento ARAN riguarda la disciplina contrattuale delle Funzioni centrali. Dunque non può essere trasformato automaticamente in una regola identica per ogni settore del pubblico impiego o per tutti i lavoratori privati. Prima di organizzare l’assistenza sulla base di questa modalità è quindi necessario verificare le regole applicate dal proprio datore di lavoro e dal contratto collettivo di riferimento.

La maggiore flessibilità nella fruizione oraria non è comunque una novità assoluta. L’ARAN aveva già chiarito, per il comparto Funzioni locali, che i permessi possono essere utilizzati anche per frazioni di ora dopo la prima ora intera, nel limite massimo di 18 ore mensili previsto dalla disciplina contrattuale.

Le 10 ore in più della Legge 106/2025: non sono permessi 104

Un’altra novità che dal 1° gennaio 2026 si affianca alle tutele della Legge 104 è quella introdotta dalla legge 18 luglio 2025, n. 106. In questo caso è fondamentale evitare sovrapposizioni: le nuove 10 ore annue di permesso retribuito non sostituiscono e non aumentano i tre giorni mensili della Legge 104, ma costituiscono una tutela distinta.

Le 10 ore spettano ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce oppure da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%. La stessa possibilità è riconosciuta al lavoratore che abbia un figlio minorenne affetto dalle medesime patologie e con il requisito di invalidità previsto dalla legge. Le ore possono essere utilizzate per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche e cure mediche frequenti.

Per usufruirne è necessaria una prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista che operi in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata. Dopo la prestazione deve essere prodotta la relativa attestazione. Le 10 ore sono aggiuntive rispetto alle altre tutele previste dalla legge e dai contratti collettivi.

La differenza rispetto alla Legge 104 è dunque sostanziale: i tre giorni mensili sono collegati all’assistenza di una persona con disabilità grave, mentre le 10 ore della Legge 106 sono finalizzate alle visite, agli esami e alle cure del lavoratore interessato o, nei casi previsti, del figlio minorenne. Confondere i due istituti può portare a una rappresentazione errata dei diritti disponibili.

La tutela contro le discriminazioni per chi assiste un familiare

Nel nuovo quadro assume rilievo anche il divieto di discriminazione nei confronti dei lavoratori che usufruiscono delle tutele legate alla disabilità e all’attività di cura. L’articolo 2-bis della Legge 104 vieta di discriminare o riservare un trattamento meno favorevole ai lavoratori che chiedono o utilizzano i benefici previsti dall’articolo 33 della stessa legge e da altre disposizioni collegate alla disabilità propria o della persona assistita. La norma è stata inserita nella Legge 104 dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105.

La precisazione è importante perché l’articolo 2-bis e la Legge 106/2025 appartengono a due interventi normativi diversi. La legge n. 106 del 2025 non ha introdotto l’articolo 2-bis, ma ha aggiunto nuove tutele per i lavoratori affetti da determinate patologie e per i genitori di minori nelle condizioni previste dalla legge. Tra queste figurano, oltre alle 10 ore di permesso, un congedo non retribuito fino a 24 mesi con conservazione del posto di lavoro per i lavoratori affetti dalle patologie individuate dalla norma.

È quindi più corretto parlare di un progressivo ampliamento del sistema delle tutele, nel quale norme diverse intervengono su aspetti differenti del rapporto tra lavoro, disabilità e attività di cura.

Chi è il caregiver secondo la legge

La nozione di caregiver familiare è contenuta nell’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La norma considera caregiver la persona che assiste e si prende cura del coniuge, della parte dell’unione civile o del convivente di fatto, di un familiare o affine entro il secondo grado. E, nei casi previsti dall’articolo 33, comma 3, della Legge 104, anche di un familiare entro il terzo grado. La persona assistita deve trovarsi in una condizione di non autosufficienza collegata a malattia, infermità o disabilità ed essere riconosciuta bisognosa di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104 oppure essere titolare di indennità di accompagnamento.

La definizione legislativa del caregiver, tuttavia, non coincide automaticamente con quella di lavoratore che può utilizzare i permessi dell’articolo 33. Per ottenere i tre giorni mensili occorre infatti verificare i requisiti specificamente previsti dalla Legge 104 e la condizione di disabilità grave della persona assistita. Anche per questo non è sufficiente essere genericamente un familiare che presta assistenza per poter chiedere i permessi.

Il caregiver e il lavoro notturno: la nuova pronuncia della Cassazione

Un altro tassello importante arriva dalla Corte di Cassazione. Con l’ordinanza n. 20229 del 16 giugno 2026, la Suprema Corte ha affrontato il diritto all’esonero dal lavoro notturno previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 66 del 2003 per il lavoratore che abbia a proprio carico una persona con disabilità ai sensi della Legge 104.

La questione riguardava un dipendente che assisteva il coniuge con disabilità non qualificata come grave. La Cassazione ha ritenuto che la norma sul lavoro notturno non subordini il diritto all’esonero al requisito della gravità previsto dall’articolo 3, comma 3, della Legge 104. Il riferimento legislativo è infatti alla persona con disabilità ai sensi della legge n. 104 del 1992, senza che il legislatore abbia introdotto, per questa specifica tutela, un requisito ulteriore di gravità.

La pronuncia amplia quindi la protezione del lavoratore caregiver rispetto a un’interpretazione più restrittiva. Anche in questo caso, tuttavia, è opportuno distinguere il diritto all’esonero dal lavoro notturno dai permessi dell’articolo 33: si tratta di istituti diversi, disciplinati da norme differenti e con presupposti non coincidenti.

Da settembre 2026 nuove regole UNIEMENS per le aziende

Le novità del 2026 riguardano anche gli adempimenti dei datori di lavoro privati. L’INPS ha pubblicato a luglio le istruzioni per la compilazione del flusso UNIEMENS relative ai conguagli dei permessi della Legge 104 e dei congedi straordinari, con decorrenza dal periodo di competenza settembre 2026.

Si tratta di un cambiamento di natura amministrativa e contributiva, che non modifica il numero dei permessi spettanti al lavoratore. Le nuove modalità riguardano infatti il modo in cui le aziende devono esporre e conguagliare le informazioni relative alle assenze tutelate. È quindi una novità importante per i datori di lavoro, ma non un nuovo beneficio riconosciuto direttamente al dipendente.

Fondo prima casa, nuove tutele per le persone con disabilità

Il pacchetto di novità del 2026 non riguarda soltanto il lavoro. Dal 3 agosto sono entrate in vigore nuove disposizioni sul Fondo di garanzia per i mutui prima casa, gestito da Consap per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La legge 2 luglio 2026, n. 116, di conversione del decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, ha infatti inserito tra le categorie prioritarie le persone con disabilità permanente accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104. La stessa possibilità riguarda i componenti di nuclei familiari nei quali conviva da almeno due anni un familiare con disabilità permanente, quando si tratti di figlio, figlia, fratello o sorella del richiedente.

Per queste categorie la garanzia pubblica copre ordinariamente il 50% della quota capitale del finanziamento. E può salire all’80% quando il richiedente ha un ISEE non superiore a 40 mila euro annui. L’importo del mutuo non può superare 250 mila euro e il finanziamento deve essere destinato all’acquisto dell’abitazione principale, anche quando l’acquisto è accompagnato da lavori di ristrutturazione finalizzati all’efficientamento energetico. Sono escluse le abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9 e gli immobili con caratteristiche di lusso.

La richiesta non viene presentata direttamente a Consap o all’INPS, ma alla banca o all’intermediario finanziario aderente al Fondo insieme alla domanda di mutuo. Consap comunica l’esito dell’istruttoria entro 20 giorni dalla ricezione della domanda trasmessa dall’intermediario. Dopo l’ammissione alla garanzia, la banca dispone di 90 giorni per comunicare il perfezionamento del mutuo oppure la mancata erogazione.

Anche in questo caso la garanzia pubblica non equivale a un finanziamento dello Stato e non elimina il rischio per il mutuatario. Se il debitore non paga le rate, il Fondo interviene nei confronti della banca nei limiti della garanzia concessa, ma successivamente recupera dal mutuatario le somme versate. Il debito, quindi, resta a carico del beneficiario del mutuo.

Legge 104, cosa cambia davvero per caregiver e lavoratori

Il quadro che emerge nel 2026 è dunque più articolato di quanto lasci intendere la formula “Legge 104 e permessi doppi”. I tre giorni mensili non raddoppiano automaticamente. Possono infatti arrivare a sei quando lo stesso lavoratore assiste due persone diverse che danno entrambe diritto al beneficio e ricorrono le condizioni previste dalla legge. Se invece più caregiver assistono la stessa persona, il limite resta complessivamente di tre giorni, anche se le modalità di fruizione possono essere oggi più flessibili.

Nel pubblico impiego, per le Funzioni centrali, l’ARAN ha chiarito che più caregiver possono utilizzare i permessi orari nella stessa giornata, purché le assenze non siano contemporanee.

A questo si aggiungono:

  • le 10 ore annue introdotte dalla Legge 106/2025 per specifiche condizioni di malattia;
  • il divieto di discriminazione previsto dall’articolo 2-bis della Legge 104;
  • la pronuncia della Cassazione sul lavoro notturno, le nuove regole UNIEMENS;
  •  e le misure del Fondo prima casa.

Non una nuova Legge 104, dunque, ma un insieme di interventi che nel 2026 stanno rendendo più articolato e, in alcuni casi, più flessibile il sistema delle tutele per chi vive direttamente la disabilità o presta attività di assistenza familiare.

 


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