Oggi pubblicare contenuti sui social network è diffusissimo ed esporre critiche nei confronti della propria azienda lavoro rientra, almeno in linea di principio, nella libertà di manifestazione del pensiero costituzionalmente tutelata. Attenzione però, perché esercitare questo diritto non significa poter indiscriminatamente ricorrere ad accuse, insinuazioni o espressioni offensive.
È un principio di portata generale ribadito dalla Cassazione con la sentenza 14165/2026. La Corte ha bocciato il ricorso di un dipendente licenziato dopo avere pubblicato ripetutamente su Facebook contenuti ritenuti negativi per la società datrice di lavoro.
I post contestati, la lesione dell’immagine aziendale e le conseguenze disciplinari
Da anni il lavoratore era impiegato nel settore dei servizi ambientali, con inquadramento nel livello A2 del Ccnl di riferimento. Il suo era un lavoro stabile con contratto a tempo pieno e indeterminato.
Su una frequentata pagina Facebook, in giornate differenti aveva pubblicato diversi post e commenti riguardanti l’azienda e alcuni suoi esponenti. I contenuti erano giunti a conoscenza del datore di lavoro, che li aveva bollati come gravemente lesivi del decoro, dell’onore e della reputazione aziendale. Non solo. Tali post e commenti avrebbero attribuito all’azienda fatti riguardanti condizioni e prestazioni lavorative che non risultavano dimostrati.
La delicata vicenda era anche caratterizzata da precedenti contestazioni disciplinari e da un provvedimento cautelare del competente tribunale pugliese, che già imponeva la rimozione dei contenuti contestati, la cessazione delle pubblicazioni dal contenuto ingiurioso o diffamatorio e l’astensione, per il futuro, da simili comportamenti.
Rifiutando di seguire gli ordini della magistratura, il dipendente non aveva provveduto a togliere i contenuti e — anzi — aveva continuato con le pubblicazioni contro l’azienda. La conseguenza fu il licenziamento disciplinare.
Perché la magistratura ha confermato la legittimità della sanzione espulsiva
Il dipendente ha impugnato il recesso unilaterale sostenendo tra l’altro di avere esercitato correttamente il proprio diritto di critica nei confronti dell’azienda datrice (in una situazione da tenersi tra l’altro ben distinta dal caso della chat Whatsapp contro il capo). Tuttavia sia il giudice di primo grado sia quello d’appello hanno respinto la sua iniziativa legale.
Tra gli elementi chiave, considerati dalla magistratura, abbiamo:
- la riconducibilità al lavoratore dei contenuti pubblicati sul profilo a lui riferibile;
- il carattere pubblico delle pubblicazioni, leggibili da tutti;
- la regolare affissione del codice disciplinare nei locali aziendali.
Inoltre, quantità e gravità delle espressioni utilizzate, come pure l’attribuzione di fatti rimasti indimostrati e i precedenti disciplinari hanno spinto la Corte d’appello a confermare il licenziamento.
Come esercitare il diritto di critica sul web, la Cassazione chiarisce
La pronuncia della Suprema Corte si focalizza sull’esercizio del diritto di critica e cronaca sul web e sui suoi limiti. Nel ricorso presentato in piazza Cavour, il dipendente licenziato sosteneva che le proprie affermazioni contro l’azienda fossero legittime richiamando anche alcune querele presentate presso diverse Procure della Repubblica.
La Cassazione ha però respinto le sue argomentazioni, anche perché il ricorso non indicava precisamente i contenuti e i destinatari delle querele né forniva gli elementi necessari per verificare la questione nei precedenti gradi di giudizio.
In ogni caso — ribadiscono i giudici — il diritto di critica del lavoratore può escludere l’”illegalità” dell’offesa solo quando vengono rispettati tre specifici limiti:
- la continenza verbale, ossia la critica espressa con parole e toni proporzionati, evitando insulti, offese gratuite o espressioni inutilmente denigratorie;
- la verità dei fatti attribuiti alla persona oggetto di critica;
- la presenza di un interesse pubblico alla loro conoscenza, perché i fatti denunciati devono riguardare una questione di interesse per la collettività e non soltanto un conflitto o vicenda personale tra lavoratore e datore di lavoro.
Tra verità assoluta e verità putativa, come esporre pubblicamente i fatti senza rischiare contestazioni
La verità non deve necessariamente essere assoluta. Può rilevare anche la cosiddetta verità putativa — spiega la Corte — ma questa presuppone sempre che le informazioni pubblicate siano state oggetto di un serio e diligente lavoro di ricerca. E anzi l’obbligo di verifica assume ancora maggiore importanza quando si utilizza un mezzo globalmente utilizzato come un social network.
Non basta che singoli elementi siano veri. Il diritto di critica può venire meno anche quando fatti realmente accaduti siano presentati non citando circostanze strettamente collegate, oppure siano accompagnati da insinuazioni, allusioni, accostamenti o espressioni ambigue capaci di fornire al pubblico una rappresentazione complessivamente falsa o fuorviante della realtà.
In breve la critica non può trasformarsi in un attacco rabbioso, in una vendetta personale o in una diffusione incontrollata di accuse non verificate sui social.
La Cassazione non è un terzo grado di merito e non può valutare nuovamente i fatti
Il lavoratore ha contestato anche la proporzionalità del licenziamento disciplinare, richiamando una specifica regola del Ccnl applicato al rapporto e relativo al settore dei servizi ambientali. La Cassazione ha però confermato la decisione dei giudici di merito e la ricostruzione dei fatti già svolta in precedenza.
In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che il ricorrente chiedesse, in sostanza, una nuova valutazione dei fatti e della loro gravità, che per legge non compete però al giudice di legittimità. La valutazione compiuta dalla Corte d’appello, infatti, era adeguatamente motivata sul piano logico-giuridico e non presentava profili che consentissero alla Cassazione di intervenire.
Che cosa cambia
La sentenza 14165/2026 della Cassazione conferma che la libertà di critica da parte di un lavoratore non è una tutela assoluta. Le opinioni possono essere espresse pubblicamente, e anche con una intensità ed enfasi, ma devono pur sempre rimanere nei limiti della corrispondenza alla realtà, della moderazione e dell’interesse pubblico alla conoscenza dei fatti.
Per esempio, non sarebbe consentito accusare pubblicamente l’azienda di rubare ai dipendenti senza avere elementi concreti per dimostrarlo, oppure definire sui social il titolare un “truffatore” o un “delinquente” senza che queste accuse siano supportate da fatti veri e verificati.
Oggi, la diffusività di piattaforme digitali come Instagram, YouTube o Facebook (che in verità può essere terreno di altri comportamenti sanzionabili come lo stalking) rende particolarmente importante la verifica delle informazioni prima della loro pubblicazione. Quando, inoltre, le condotte offensive vengono ripetute e proseguono nonostante specifici provvedimenti giudiziali che ne impongono lo stop, queste circostanze possono incidere significativamente sulla valutazione della gravità dell’inadempimento e della proporzionalità del licenziamento. Il rischio di rompere irreparabilmente il rapporto di fiducia con l’azienda è reale.
Nel caso appena visto, nonostante il dipendente pensasse di agire nel giusto, proprio la combinazione tra contenuti ritenuti offensivi, reiterazione delle pubblicazioni, precedenti disciplinari e mancata osservanza degli ordini della magistratura ha portato la Cassazione ad approvare definitivamente la sanzione espulsiva. Con una sentenza che è di monito giurisprudenziale per la generalità dei lavoratori avvezzi all’uso dei social, la Cassazione ha così rigettato il ricorso e condannato il lavoratore al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
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