quando spetta e quando si perde


La dichiarazione di illegittimità del licenziamento e l’ordine di reintegra non fanno perdere automaticamente il diritto alla NASpI: il rapporto deve essere effettivamente ripristinato. Se invece il lavoratore sceglie le 15 mensilità sostitutive, il rapporto si risolve per sua volontà e viene meno il requisito della disoccupazione involontaria.

È il principio affermato dalla sentenza n. 24981/2026 della Corte di Cassazione (clicca qui scaricare il PDF integrale della decisione), che distingue tra il periodo precedente alla reintegra effettiva e quello successivo all’opzione per l’indennità sostitutiva prevista dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori. Per approfondimenti in materia, consigliamo il nuovo volume Maggioli Editore “Controversie di lavoro e previdenziali”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.


Controversie di lavoro e previdenziali


Controversie di lavoro e previdenziali

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Vito Salvatore Manfredi
Avvocato con patrocinio presso le magistrature superiori, relatore in seminari e autore di diverse pubblicazioni in materia lavoristica. È stato membro del CdA AGAM e giudice d’appello nella commissione arbitrale dell’ENCI.

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Licenziamento illegittimo e NASpI: il caso deciso dalla Cassazione

La controversia riguardava due lavoratori licenziati nel novembre 2016 nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo.

Il Tribunale aveva annullato i licenziamenti, ordinato la reintegrazione e condannato il datore di lavoro al pagamento dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 18, quarto comma, dello Statuto dei lavoratori. I dipendenti avevano però successivamente esercitato l’opzione per ottenere l’indennità sostitutiva della reintegrazione.

L’INPS aveva contestato la NASpI percepita dall’8 dicembre 2016 al 30 aprile 2018, chiedendone la restituzione, e aveva sospeso il trattamento a partire dal maggio 2018.

Il problema sottoposto alla Cassazione era quindi duplice: stabilire se la NASpI dovesse essere restituita per il periodo nel quale il licenziamento era stato giudizialmente annullato ma il rapporto non era stato concretamente ripristinato e verificare se il trattamento spettasse ancora dopo la scelta delle 15 mensilità sostitutive.

L’ordine di reintegra non basta a far perdere la NASpI

Sul primo punto la Cassazione richiama gli interventi delle Sezioni Unite nn. 23476 e 23876 del 2025.

Il principio è il seguente: il diritto alla prestazione previdenziale viene meno soltanto quando si verifica il ripristino di fatto del rapporto di lavoro, non per effetto della sua mera ricostituzione giuridica conseguente alla sentenza che dichiara illegittimo il licenziamento e ordina la reintegrazione.

La Corte ribadisce infatti che il diritto al trattamento previdenziale è destinato a cedere soltanto con il ripristino effettivo del sinallagma lavorativo, anche sotto il profilo economico. Non sono sufficienti né il mero ordine giudiziale di reintegra né la condanna del datore di lavoro al pagamento dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 18.

In termini pratici, quindi, se il lavoratore licenziato ottiene una sentenza di reintegra ma non torna effettivamente al lavoro, il solo provvedimento giudiziale non determina automaticamente la perdita della NASpI.

Per la NASpI conta la disoccupazione effettiva, non quella “giuridica”

La ragione risiede nella diversa funzione delle due tutele.

Da un lato vi è il rapporto tra lavoratore e datore di lavoro, nell’ambito del quale viene accertata l’illegittimità del licenziamento e può essere disposto il ripristino del rapporto. Dall’altro vi è l’autonomo rapporto previdenziale tra lavoratore e INPS.

Ai fini della NASpI assume rilievo la situazione concreta nella quale si trova il lavoratore: la mancanza involontaria di lavoro e retribuzione.

Le Sezioni Unite, richiamate dalla sentenza n. 24981/2026, hanno chiarito che la prestazione di disoccupazione tutela proprio questa situazione di bisogno e che l’accertamento giudiziale dell’illegittimità del licenziamento non elimina retroattivamente lo stato di disoccupazione effettivamente vissuto dal lavoratore.

La tutela previdenziale e quella lavoristica operano, dunque, su piani distinti. Ciò che giustifica la NASpI è la perdita della retribuzione e la condizione di bisogno che ne deriva, fino a quando tale situazione non cessa o si attenua per effetto della rioccupazione del lavoratore.

NASpI fino alla reintegra effettiva: cosa significa in concreto

La conseguenza è particolarmente rilevante nei contenziosi sul licenziamento.

Non è sufficiente che una sentenza dichiari il licenziamento illegittimo e ordini al datore di reintegrare il dipendente. Occorre verificare che la reintegrazione abbia avuto concreta attuazione.

Finché ciò non avviene, e il lavoratore continua quindi a trovarsi senza lavoro e senza retribuzione per effetto del licenziamento subito, permane il presupposto fattuale sul quale si fonda la tutela previdenziale.

La Cassazione precisa inoltre, sulla scorta delle Sezioni Unite, che non è decisiva neppure l’eventuale inerzia del lavoratore nel dare esecuzione alla sentenza favorevole: manca una disposizione che consenta, per questo solo motivo, di escludere il verificarsi dell’evento protetto dalla prestazione previdenziale.

Cosa cambia se il lavoratore sceglie le 15 mensilità

Completamente diversa è la situazione successiva all’esercizio dell’opzione prevista dall’art. 18, terzo comma, dello Statuto dei lavoratori.

Il lavoratore destinatario dell’ordine di reintegrazione può infatti scegliere, in alternativa al rientro in azienda, un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento.

Per la Cassazione questa scelta ha natura di atto negoziale autonomo ed è espressione di un diritto potestativo attribuito al lavoratore. La richiesta dell’indennità sostitutiva determina la risoluzione del rapporto di lavoro.
È proprio questo elemento volontario a cambiare la qualificazione della successiva situazione di disoccupazione.

Con le 15 mensilità la disoccupazione non è più involontaria

La Corte afferma che, una volta esercitata l’opzione, la cessazione del rapporto deriva da una manifestazione di volontà del lavoratore.

Di conseguenza, lo stato di disoccupazione successivo non può essere qualificato come involontario, requisito sul quale si fonda il diritto alla NASpI.

La conclusione della Cassazione è esplicita: chi esercita l’opzione ex art. 18, terzo comma, non ha più diritto al trattamento di disoccupazione perché non versa più in uno stato di disoccupazione involontaria.

Restano irrilevanti, sotto questo profilo, le ragioni personali che abbiano indotto il dipendente a preferire le 15 mensilità al ritorno sul posto di lavoro. Ciò che conta è che il legislatore rimette questa scelta al lavoratore e collega alla relativa dichiarazione la cessazione definitiva del rapporto.

Le 15 mensilità non equivalgono alle dimissioni per giusta causa

La Cassazione esclude anche che questa fattispecie possa essere assimilata alle ipotesi nelle quali la NASpI è riconosciuta nonostante vi sia un atto di volontà del lavoratore.

Non può essere applicata, in particolare, la previsione dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 22/2015 relativa ad alcune ipotesi di risoluzione consensuale.

Si tratta, secondo la Corte, di una norma eccezionale e di stretta interpretazione, che non può essere estesa a una situazione diversa come quella del dipendente che, dopo aver ottenuto la tutela reintegratoria, sceglie liberamente l’indennità sostitutiva.

Il principio: quando la NASpI spetta e quando si perde

Dalla sentenza emerge quindi una distinzione temporale essenziale.

Dopo un licenziamento illegittimo, la NASpI continua a trovare giustificazione fino a quando il rapporto di lavoro non venga concretamente ripristinato: la sola sentenza che dispone la reintegrazione non elimina lo stato di disoccupazione effettivamente verificatosi.

Se, invece, il dipendente esercita il diritto di opzione per le 15 mensilità sostitutive della reintegrazione, il rapporto si estingue per effetto della sua manifestazione di volontà. Da quel momento viene meno il requisito della disoccupazione involontaria e, con esso, il diritto al trattamento di disoccupazione.

Applicando questi principi, la Cassazione ha accolto il ricorso nei termini indicati in motivazione, cassando la decisione della Corte d’appello di Torino e rinviando alla stessa Corte in diversa composizione per un nuovo esame.

FAQ su NASpI, licenziamento illegittimo e reintegra

Se il licenziamento viene dichiarato illegittimo devo restituire la NASpI?

Non automaticamente. Secondo la Cassazione, la sola dichiarazione di illegittimità del licenziamento e il conseguente ordine di reintegra non fanno venir meno retroattivamente il diritto alla NASpI. Occorre verificare se il rapporto sia stato effettivamente ripristinato.

Se il giudice ordina la reintegra, la NASpI viene sospesa subito?

Il mero ordine giudiziale non è sufficiente. Per la Cassazione rileva il ripristino concreto del rapporto di lavoro, non la sua sola ricostituzione giuridica.

Posso percepire la NASpI se non sono ancora stato materialmente reintegrato?

In presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, il fatto che esista una sentenza di reintegra non esclude di per sé la NASpI finché il rapporto non sia stato effettivamente ripristinato.

Cosa succede alla NASpI se scelgo le 15 mensilità al posto della reintegra?

La scelta dell’indennità sostitutiva determina la risoluzione del rapporto. Secondo la Cassazione, da quel momento la disoccupazione deriva dalla manifestazione di volontà del lavoratore e non può più essere considerata involontaria: viene quindi meno il diritto alla NASpI.

Perché la NASpI spetta prima dell’opzione ma non dopo?

Perché sono diverse le cause della disoccupazione. Prima dell’opzione la mancanza di lavoro deriva ancora dal licenziamento disposto dal datore; dopo la scelta delle 15 mensilità, invece, la cessazione definitiva del rapporto consegue a una facoltà esercitata dal lavoratore.

Le ragioni per cui il lavoratore rinuncia alla reintegra possono cambiare il diritto alla NASpI?

No. La Cassazione considera irrilevanti le motivazioni soggettive che portano il lavoratore a scegliere l’indennità sostitutiva. Ciò che rileva è l’effetto giuridico della scelta: la risoluzione del rapporto per volontà del lavoratore.




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