Certificazioni differenti a seconda del periodo e del territorio, il passaggio dal concetto di “handicap” a quello di “condizione di disabilità” e, nelle province interessate dalla nuova disciplina, un unico accertamento affidato all’INPS. Per scuole e famiglie, però, orientarsi tra la documentazione necessaria ai fini dell’inclusione scolastica resta complesso.
A ricostruire il quadro è l’avvocato Walter Miceli, intervenuto durante una diretta di Orizzonte Scuola. Il problema, spiega, nasce dalla fase di transizione normativa: “In questo momento in Italia c’è la sovrapposizione di tre normative diverse”. Una situazione che può portare le scuole a trovare nei fascicoli degli studenti documenti molto differenti tra loro.
Miceli: “Nei fascicoli si possono trovare documenti assolutamente eterogenei”
Il punto di partenza resta l’accertamento della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica.
“La questione che in questo momento interessa tutti gli insegnanti, ma soprattutto i genitori, è quale sia l’accertamento della condizione di disabilità”, osserva Miceli.
La risposta non è identica per tutti, perché dipende anche dal momento nel quale la certificazione è stata prodotta e dal regime applicato nel territorio.
“Nei vari territori italiani è possibile che si trovino nei fascicoli degli studenti documenti assolutamente eterogenei”, sottolinea l’avvocato.
Per comprenderne la ragione, Miceli distingue sostanzialmente tre fasi.
Il sistema precedente: Legge 104 e accertamento per l’inclusione scolastica
La prima fase è quella legata alla Legge 104/1992 e alla disciplina successiva.
Miceli la definisce “la prima stagione, quella del modello medico”. Il sistema prevedeva una distinzione fra l’accertamento generale della condizione riconducibile all’articolo 3 della Legge 104 e quello specificamente finalizzato all’inclusione scolastica.
“Due accertamenti diversi e separati”, sintetizza.
Uno riguardava il riconoscimento della condizione prevista dalla Legge 104, con le conseguenze collegate anche alle diverse misure riconosciute dall’ordinamento; l’altro era specificamente destinato all’inclusione scolastica.
A questi documenti si affiancavano quelli utilizzati nella progettazione scolastica, come la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale.
Il passaggio al modello biopsicosociale
La seconda fase indicata da Miceli è quella aperta dal decreto legislativo 66/2017, successivamente modificato.
L’obiettivo era cambiare prospettiva e adottare il modello biopsicosociale.
“L’intenzione del legislatore sarebbe quella del cambiamento del paradigma, del passaggio dal modello medico al modello biopsicosociale”, spiega Miceli.
In questa impostazione assume rilievo non soltanto la condizione della persona, ma anche il rapporto con l’ambiente e con gli elementi che possono ostacolare o favorire la partecipazione.
La nuova disciplina ha introdotto anche documenti differenti rispetto al passato. Miceli richiama, tra gli altri, il certificato medico diagnostico-funzionale, l’estratto del verbale di accertamento ai fini dell’inclusione scolastica e il profilo di funzionamento.
L’applicazione concreta, tuttavia, non è avvenuta nello stesso momento in tutti i territori.
Lombardia e Sicilia, tempi differenti
Miceli richiama in particolare le esperienze di Lombardia e Sicilia.
Per la Lombardia, indica nel giugno 2024 un passaggio rilevante nell’attuazione del nuovo sistema. Per la Sicilia, invece, richiama la data del 15 gennaio 2025, precisando successivamente che la sperimentazione non avrebbe avuto concreta applicazione prima dell’intervento della disciplina seguente.
“In Sicilia non è mai partita, perché è subentrato immediatamente il nuovo decreto legislativo 62 del 2024”, afferma.
È proprio questa successione di norme, secondo Miceli, ad aver prodotto un quadro documentale diverso a seconda del percorso seguito dal singolo studente.
Decreto legislativo 62/2024, cambia la definizione di disabilità
La terza fase arriva con il decreto legislativo 62/2024.
Miceli parla di un intervento che “rivoluziona, almeno queste sarebbero le intenzioni, il procedimento di accertamento della condizione di disabilità”.
Uno dei cambiamenti riguarda il linguaggio utilizzato dalla normativa.
“Scompare la parola handicap e si parla adesso di condizione di disabilità”, spiega.
La nuova impostazione considera la persona con compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali in rapporto con gli ostacoli incontrati nell’ambiente e con la possibilità di partecipare effettivamente ai diversi contesti di vita.
“Non mette in primo piano la malattia, l’accertamento sanitario puro e semplice, ma mette in relazione la compromissione con l’ambiente”, osserva Miceli.
Dalla “gravità” alla necessità di sostegno
Cambia anche il modo in cui viene descritta l’intensità del sostegno necessario.
Nel nuovo impianto illustrato dall’avvocato, alla precedente formulazione della condizione di gravità si sostituisce una classificazione basata sulla necessità di sostegno.
“La situazione di gravità dell’handicap scompare”, afferma Miceli, mentre entrano nel nuovo sistema diversi livelli di necessità di sostegno.
Il precedente riferimento all’articolo 3, comma 3, della Legge 104 viene quindi ricondotto, nella ricostruzione proposta durante la diretta, alle categorie di necessità di sostegno più elevate.
Un unico accertamento affidato all’INPS
Un altro cambiamento rilevante riguarda il soggetto chiamato a svolgere l’accertamento.
“Questo nuovo modello si basa su un accertamento unico da parte dell’unità di valutazione di base dell’INPS”, spiega Miceli.
L’obiettivo è superare la frammentazione dei precedenti procedimenti e concentrare la valutazione in un unico percorso.
“Quindi un accertamento unico da parte dell’INPS e non più la scissione tra l’accertamento della Legge 104 e i diversi accertamenti sanitari di inclusione scolastica”, aggiunge.
Nelle province in cui trova applicazione il nuovo sistema, Miceli indica come documento di riferimento il certificato polifunzionale.
Miceli: “Un solo documento, il certificato polifunzionale”
Secondo la ricostruzione dell’avvocato, nelle province interessate dalla nuova disciplina non si dovrebbe più trovare la precedente successione di certificazioni.
“Dobbiamo trovare un solo documento: il certificato polifunzionale”, afferma.
Il documento ha, nella spiegazione fornita durante la diretta, una funzione più ampia rispetto alle precedenti certificazioni.
“Sostituisce a tutti gli effetti le precedenti certificazioni”, spiega Miceli, richiamando non soltanto quelle relative alla condizione di disabilità e all’inclusione scolastica, ma anche altri riconoscimenti precedentemente affidati a documenti separati.
Il passaggio all’accertamento unico, tuttavia, non elimina tutti i problemi per la scuola.
Il nodo del raccordo con l’inclusione scolastica
È proprio sul collegamento tra il nuovo accertamento e la progettazione scolastica che Miceli individua uno dei punti ancora problematici.
“Abbiamo l’assenza totale dei criteri per operare questo raccordo”, afferma riferendosi alla connessione tra la valutazione di base e le esigenze dell’inclusione scolastica.
Il problema è concreto: i docenti e il Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione (GLO) devono disporre degli elementi necessari per predisporre il PEI e programmare gli interventi educativo-didattici.
Sul certificato polifunzionale, Miceli pone quindi una questione: “Sarà difficile comprendere come questo certificato possa essere utile per fornire elementi ai docenti e al gruppo di lavoro operativo ai fini della programmazione educativa e didattica”.
I criteri attuativi e la fase di transizione
Secondo Miceli, una parte decisiva della nuova disciplina resta legata ai provvedimenti attuativi.
“Per quanto riguarda la definizione dei criteri per arrivare a questo accertamento siamo ancora in una fase totalmente embrionale”, sostiene.
Nell’intervento viene richiamato, in particolare, il rinvio a novembre 2026 per un decreto attuativo relativo ai criteri del nuovo sistema.
L’avvocato evidenzia però anche un elemento di continuità per le certificazioni già ottenute, richiamando il principio di non regressione.
“Tutto quello che è stato certificato non è messo in discussione”, afferma.
Quali documenti può quindi trovare la scuola
Il risultato della transizione è che non esiste, nella ricostruzione proposta da Miceli, un’unica risposta valida per tutti i fascicoli scolastici.
Per le certificazioni riconducibili al precedente regime restano i documenti tradizionali, compreso l’accertamento ai sensi della Legge 104 e quello specifico per l’inclusione scolastica.
Per la fase di applicazione del decreto legislativo 66/2017, Miceli richiama invece l’estratto del verbale di accertamento ai fini dell’inclusione scolastica, insieme al verbale relativo alla condizione riconosciuta ai sensi della precedente disciplina.
“Attenzione, non basta soltanto il verbale di accertamento ai fini dell’inclusione scolastica”, precisa riferendosi a quella fase.
Nelle province nelle quali è entrato in applicazione il sistema previsto dal decreto legislativo 62/2024, invece, il riferimento diventa l’accertamento unico e il relativo certificato.
La difficoltà per scuole e famiglie nasce dunque dalla convivenza di documenti prodotti in momenti differenti. È il motivo per cui Miceli riassume il problema con una domanda che riguarda direttamente la predisposizione del PEI: “Accertamento della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica, ma quale accertamento?”.
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